In rete ho trovato questo:
Gli acconti, anche per le operazioni con l’estero, devono essere qualificati con i medesimi criteri dell’operazione futura, per cui beneficiano della non imponibilità IVA
www.ecnews.it
dal quale traggo:
Riguardo, invece, agli acconti pagati in relazione agli
scambi intracomunitari di beni, occorre ricordare che l’
articolo 1, comma 326, lett. b), L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), al fine di evitare il disallineamento temporale tra Stato membro di partenza e Stato membro di arrivo, ha modificato l’
articolo 39, comma 1, D.L. 331/1993 unificando il momento di effettuazione delle operazioni di acquisto e di cessione intracomunitarie, che dal 1° gennaio 2013 coincide con il
momento dell’inizio del trasporto/spedizione dei beni al cessionario o a terzi per suo conto.
A seguito, inoltre, delle modifiche apportate all’
articolo 39, comma 2, D.L. 331/1993, dal 2013,
non sono più rilevanti, al fine dell’individuazione del momento di effettuazione degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie, gli
acconti versati per tali operazioni.
Non è, pertanto, obbligatorio fatturare parzialmente l’operazione che resta vincolata alla sua effettiva esecuzione, in conformità con l’
articolo 220, par. 1, punto 4), Direttiva n. 2006/112/CE.
Tuttavia, il novellato secondo comma dell’
articolo 39 stabilisce che, se prima del trasferimento del bene al cessionario
viene emessa fattura, l’operazione si considera effettuata nei limiti dell’importo
fatturato; sicché, di fatto, è possibile dare rilevanza agli effetti dell’Iva agli acconti incassati emettendo,
facoltativamente, fattura in
regime di non imponibilità di cui all’
articolo 41 D.L. 331/1993.
Il tutto mi sembra confermato anche "qui da noi":
La gestione degli acconti in ambito intracomunitario cambia a seconda che trattasi di cessioni di beni o prestazioni di servizi
www.fiscoetasse.com