l'esenzione riguarda l'attività di coloro che esercitano le professioni sanitarie soggette a vigilanza.
La circolare n. 76/e del 2002 ribadisce che le prestazioni nel caso siano effettuate da soggetti privi della prescritta abilitazione sono soggette ad iva.
ciao
Grazie per la risposta.
La la risoluzione 128/E 2011 dell'AdE però riporta testualmente:".....l’applicazione dell’esenzione Iva alle prestazioni sanitarie deve essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, riconducibili nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione, e in relazione ai soggetti prestatori, i quali devono essere abilitati all’esercizio della professione, a prescindere dalla
forma giuridica che riveste il soggetto che le rende......Dall’analisi della disciplina di riferimento si evince che le prestazioni professionali in questione, purché oggettivamente riconducibili alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione della persona e in quanto materialmente rese da soggetti (infermieri, fisioterapisti,
operatori socio-sanitari) sottoposti a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie ovvero individuati dal decreto interministeriale del 17 maggio 2002, presentano i requisiti per ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 10, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972....."
Come indicato tra parantesi nella risoluzione, sembrerebbe che anche gli operatori socio sanitario rientrino nell'ambito di applicazione dell'art.10