E
ElisabettaP
Ospite
<HTML>Contrariamente a quanto detto, così si è espressa la Direzione centrale con la recente circolare 54 sulla questione. Ciao
D E' sanzionabile il contribuente che presenta in ritardo il modello F24 a saldo zero e comunque prima che sia iniziata una qualunque attivita' di controllo rimuovendo cosi' la causa dell'impedimento dell'attivita' di controllo cui e' subordinata la non sanzionabilita' delle violazioni formali?
R A norma dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il modello di pagamento F24 deve essere presentato anche nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero, ossia qualora le somme dovute risultino totalmente compensate. L'omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero, determina l'applicazione, ai sensi del successivo comma 4, della sanzione amministrativa di lire 300.000 (154 euro), ridotta a lire 100.000 (51 euro) se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi.
Non si applica, invece, alla violazione in esame, la causa di non punibilita' di cui all'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, modificato dal decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, in quanto non si e' in presenza di violazione meramente formale bensi' di violazione che arreca "pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo".</HTML>
D E' sanzionabile il contribuente che presenta in ritardo il modello F24 a saldo zero e comunque prima che sia iniziata una qualunque attivita' di controllo rimuovendo cosi' la causa dell'impedimento dell'attivita' di controllo cui e' subordinata la non sanzionabilita' delle violazioni formali?
R A norma dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il modello di pagamento F24 deve essere presentato anche nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero, ossia qualora le somme dovute risultino totalmente compensate. L'omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero, determina l'applicazione, ai sensi del successivo comma 4, della sanzione amministrativa di lire 300.000 (154 euro), ridotta a lire 100.000 (51 euro) se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi.
Non si applica, invece, alla violazione in esame, la causa di non punibilita' di cui all'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, modificato dal decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, in quanto non si e' in presenza di violazione meramente formale bensi' di violazione che arreca "pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo".</HTML>