<HTML>Sul primo punto, del tuo quesito, la Circolare 30.1.2002 ha dato il seguente chierimento:
* l'estromissione deve essere effettuata entro il 30.4.2002 con il "comportamento concludente" del contribuente tramite il quali lo stesso manifesti la volontà di estromissione.
In concreto tale manifestazione avviene contabilizzando la fuoriuscita dell'immobile dall'impresa:
1) nel libro gironale per le imprese in contabilità ordinaria;
2) nel libro cespiti ammortizzabili per le imprese in contabilità semplificata.
Non assume pertsnto, rilievo, ai fini dell'estromissione, la data in cui avviene il versamento dell'imposta sostitutiva.
Come espressamente previsto dall'art. 3, comma 6, Legge n. 448/2001, l'imposta sostitutiva deve essee versata secondo le seguenti modalità:
1) il 40% entro il 31.10.2002;
2) il 30% entro il 16.12.2002;
3) il 30% entro il 16.03.2002.
Sull'importo delle rate successive alla prima vanno calcolati gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata.
L'imposta sostitutiva di IRPEF, Irap e IVA corrisponde al 10% calcolato sulla differenza tra il valore normale e il valore fiscalmente riconosciuto dell'immobile.
Se la cessione dell'immobile é soggetta ad Iva, l'imposta sostitutiva deve essere aumentata di un importo pari al 30% dell'IVA applicabile al valore normale dell'immobile.
Il valore normale dell'immobile si ottiene applicando i moltiplicatori (50 per la categoria D e A10, 34 per la categoria C1 e 100 per le altre tipologie catastali) alle rendite catastali rivalutate del 5%.
In unico "002, tale operazione non va indicata; e, non vi é nemmeno una modulistica.
Basta entro il 30/4/2002 estromettere l'immobile dalla contabilità e, successivamente, effettuare i versamenti.
Se ti serve altro chiedi.
Ciao e buona pasqua.</HTML>