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estromissione immobile impr.ind.le

L

ludovica

Ospite
<HTML>un commerciante al minuto svolge la attivita' in un locale di cui era prima nudo proprietario e poi al decesso del padre ( usufruttuario) ne è divenuto proprietario. chiedo se alla cessazione della attivita' il commerciante deve fatturarsi il locale per farlo passare dalla sfera dell'imprenditore a quella del privato.</HTML>
 
<HTML>Se l'immobile é inserito in contabilità la risposta é positiva; peraltro, il 30/4/2002, scade l'estromissione agevolata degli immobili dalla contabilità, estromissione che é agevolativa rispetto al regime ordinario da adottare in sede di cessazione d'attività. Questo regime é riproposto, dalla Legge Finanziaria 2002, sotto forma di riapertura dei termini di una norma che, se non ricordo male, risale al 1997.
Se le servono ulteriori spiegazioni posti un altro quesito.

Saluti</HTML>
 
<HTML>l'iimobile risulta in contabilita' solo per un errore, poiche' la proprieta' era del padre dell'imprenditore che ha dato al figlio la possibilita' di usarlo per l'attivita' di commercio al minuto.</HTML>
 
<HTML>Che l'immobile sia in contabilità per errore non ha alcuna rilevanza; resta il fatto che é inserito nella sfera dell'impresa e non in quella personale.
Fai i tuoi conti e vedi se ti conviene (senz'altro si) usufruire della norma che consente di estromettere, antro il 30.4.2002, dalla sfera dell'impresa l'immobile in questione, con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%.
Poi si tratterà di analizzare se é dovuta anche l'IVA,</HTML>
 
<HTML>come si esercita l'opzione per l'estromissione dei beni da parte dell'imprenditore individuale? Tramite unico 2002, oppure esiste un'apposita modulistica da inviare all'agenzia delle entrate competente? Ho letto che il pagamento può essere effettuato in 3 rate, e la prima scade insieme ad Unico. puoi confermarmi ciò?
grazie!</HTML>
 
<HTML>Sul primo punto, del tuo quesito, la Circolare 30.1.2002 ha dato il seguente chierimento:
* l'estromissione deve essere effettuata entro il 30.4.2002 con il "comportamento concludente" del contribuente tramite il quali lo stesso manifesti la volontà di estromissione.
In concreto tale manifestazione avviene contabilizzando la fuoriuscita dell'immobile dall'impresa:
1) nel libro gironale per le imprese in contabilità ordinaria;
2) nel libro cespiti ammortizzabili per le imprese in contabilità semplificata.
Non assume pertsnto, rilievo, ai fini dell'estromissione, la data in cui avviene il versamento dell'imposta sostitutiva.
Come espressamente previsto dall'art. 3, comma 6, Legge n. 448/2001, l'imposta sostitutiva deve essee versata secondo le seguenti modalità:
1) il 40% entro il 31.10.2002;
2) il 30% entro il 16.12.2002;
3) il 30% entro il 16.03.2002.
Sull'importo delle rate successive alla prima vanno calcolati gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata.
L'imposta sostitutiva di IRPEF, Irap e IVA corrisponde al 10% calcolato sulla differenza tra il valore normale e il valore fiscalmente riconosciuto dell'immobile.
Se la cessione dell'immobile é soggetta ad Iva, l'imposta sostitutiva deve essere aumentata di un importo pari al 30% dell'IVA applicabile al valore normale dell'immobile.
Il valore normale dell'immobile si ottiene applicando i moltiplicatori (50 per la categoria D e A10, 34 per la categoria C1 e 100 per le altre tipologie catastali) alle rendite catastali rivalutate del 5%.
In unico "002, tale operazione non va indicata; e, non vi é nemmeno una modulistica.
Basta entro il 30/4/2002 estromettere l'immobile dalla contabilità e, successivamente, effettuare i versamenti.
Se ti serve altro chiedi.

Ciao e buona pasqua.</HTML>
 
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