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estromissione bene immobile

C

Claudio

Ospite
<HTML>ieri ho pubblicato un quesito che un collega mi aveva fatto

è un caso molto atipico


Estromissione bene immobile art. 3 comma 4 Legge 448/2001

Un imprenditore individuale, in regime di contabilità ordinaria, ha inserito nell'anno 1988 nella contabilità e nel libro cespiti ammortizzabili un immobile strumentale per natura cagoria (C/3) trasferendolo dal patrimonio personale ai beni aziendali.

L'immobile era stato precedentemente acquistato in regime di comunione di beni con il coniuge.

L'immobile è stato iscritto al costo comprensivo di IVA.

Negli anni successivi sono stati effettuati gli ammortamenti secondo la normativa fiscale.

Negli anni successivi non ci sono state spese incrementative e l'immobile risulta oggi iscritto al costo storico di acquisto.

Questa fattispecie rientra nella Legge in oggetto? (lo devo o lo posso estromettere?)

Se si, è comunque escluso da IVA in quanto al momento dell'acquisto non è stata detratta l'IVA? (è un bene strumentale per natura)

Se dovessi decidere di non effettuare l'estromissione e fra qualche anno decidessi di venderlo........ pagherei le imposte sulla plusvalenza patrimoniale'.</HTML>
 
<HTML>Dal quesito io ho capito che l'immobile acquistato in regime di comunione legale con il coniuge ed é stato, erronaemente, inserito per il 100% in contabilità; erroneamente, perché essendo il bene in comunione legale con il coniuge doveva essere inserito in contabilità per il 50% del valore di acquisto.
Da questo errore, discende che anche gli ammortamenti calcolati e dedotti sono errati perché calcolati sul valore di tutto il bene e non sul 50%.
Il passaggio dalla sfera dell'impresa a quella personale è possibile e, a mio parere, l'imposta sostitutiva deve essere pagata solo sul 50% del valore del bene, perché l'altro 50% che in qualsiasi caso va estromesso dalla contabilità, non deve scontare l'imposta sostitutiva.
L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore contabile (depurato dagli ammortamenti, relativi al 50% del valore dell'immobile, che é di proprietà di sua moglie) ed il 50% del valore minimo di riferimento.
E' un bel problema.</HTML>
 
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