a precisazione ulteriore:
la circolare 12 21/02/2003 precisa al punto 2.2 Periodi d’imposta definibili
L’articolo 8, comma 1, stabilisce che possono costituire oggetto di integrazione le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta per i quali i termini per la presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002.
In particolare, possono essere oggetto d’integrazione:
• ai fini delle imposte sui redditi, delle altre imposte e dei contributi, i periodi d’imposta compresi tra il 1997 e il 2001, se coincidenti con l’anno solare;
• ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, gli anni dal 1998 al 2001.
In caso di dichiarazioni omesse sono suscettibili di definizione anche i periodi di imposta 1996 per le imposte dirette e 1997 per l’IVA.
La data del 31 ottobre 2002, entro la quale deve cadere il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta oggetto di integrazione, riguarda la generalità dei contribuenti, a nulla rilevando la circostanza che questi siano stati autorizzati a presentare la dichiarazione tramite banca o posta ovvero in via telematica.
In merito alle dichiarazioni presentate oltre i termini ordinari, l’articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dispone che “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni (le parole 90 giorni sono state sostituite alle precedenti “30 giorni” dall’articolo 1, comma 2, lettera g), n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 in vigore dal 3 marzo 2000), dalla scadenza del termine salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo”. Di conseguenza, le dichiarazioni presentate con ritardo non superiore a novanta giorni, si considerano valide a tutti gli effetti, e quindi produttive di effetti anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni disciplinanti le sanatorie introdotte dalla finanziaria 2003.
In particolare, il periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione è scaduto entro il 31 ottobre 2002 deve ritenersi integrabile tenendo conto dei dati indicati nella dichiarazione originaria anche se quest’ultima sia stata presentata entro i 90 giorni successivi alla scadenza di detto termine.
La disposizione di cui all’articolo 2, comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, trova applicazione anche ai fini della definizione automatica di cui all’articolo 9.
Con riguardo invece all’articolo 7, il tenore letterale della norma, che fa riferimento alle “dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2002” non consente di pervenire alla medesima conclusione. Restano quindi escluse dall’ambito applicativo della norma le dichiarazioni tardive presentate nei novanta giorni successivi al 31 ottobre 2002.
Posto che ai fini della individuazione delle dichiarazioni oggetto di integrazione occorre fare riferimento al termine di presentazione in via telematica stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, deve ritenersi che per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, l’ultimo periodo d’imposta definibile è quello relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2001. In altri termini, tali soggetti, in quanto tenuti – ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica – a presentare la dichiarazione dei redditi in via telematica entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, non possono definire periodi d’imposta chiusi dopo il 31 dicembre 2001, per i quali la data di presentazione della relativa dichiarazione scade successivamente
al 31/10/2002.
e al punto 4 "come già precisato nel paragrafo 2.2 restano escluse dall’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 7 le dichiarazioni tardive presentate nei novanta giorni successivi al 31 ottobre 2002."
quindi dichiarazioni presentate oltre il 31/10 si per l'art. 9, no per l'art. 7..