Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

esigibilità differita professionisti

D

dr.Who

Ospite
Ciao a tutti
Secondo voi un professionista può emettere in luogo di una parcella pro-forma la fattura definitiva in esigibilità differita verso un ente pubblico prima di aver riscosso il compenso? a me sembrerebbe di sì, ma un mio collega sostiene che il prof. se emette fattura definitiva è costretto a pagare subito l'IVA in quanto la fattura definitiva sottindende sempre il versamento del compenso per il principio di cassa.
Grazie a chi risponderà

Dr.Who
 
chiaro che si.. il compenso va a compensi sospesi sin quando il comune ha pagato.. e l'iva viene versata quando appunto il compenso diviene definitivo..

l'iva nei confronti degli enti pubblici è sempre differita, a meno che sulla fattura stessa non venga apposta la dicitura "iva ad esigibilità immediata"

ciao
 
anch'io credo così, ma non è che sia poi così chiaro, IMHO... La normativa non include espressamente i professionisti fra i soggetti che possono avvalersi di tale regime (anche la circ. 328/e del 24/12/97 non è proprio illuminante) poi c'è sempre la spada di damocle del fatto che il professionista è tenuto ad emettere fattura solo all'atto del pagamento.
comunque ti ringrazio del tuo parere
Ciao
 
per me fate confusione..

l'art. 21 (fatturazione) dpr 633/72 vale per tutti i tipi di contribuenti iva.
nel caso delle prestazioni professionali la parcella o fattura (comma 1) può essere emessa prima del pagamento o al momento del pagamento.. mai dopo..... ma cmq va emessa ai sensi del comma 3 dello stesso articolo ovverosia al momento dell'effettuazione dell'operazione così come determinato dall'art. 6 dpr 633/72 (pagamento del corrispettivo..)
nulla vieta però di emetterla prima..
emetto fattura, ricavo sospeso, all'atto dell'incasso.. giro a compenso effettivo..
ci son enti che non emettono il mandato di pagamento se non su fattura con tutte le caratteristiche di detto art. 21.. nn vogliono proforma

il regime di cassa è regime per le imposte sui redditi.. tasso quando incasso..

e l'esigibilità differita vale per tutti coloro fatturano ad enti pubblici.. a meno che io ci scriva sopra.. "iva ad esigibilità immediata"

quindi.. parcella.. ricavo ed iva sospesa.. incasso.. compenso effettivo e verso iva..

poi.. fate vobis..

ciao
 
e, aggiungo.. la spada di damocle non esiste.. i comuni nn pagano mai in contanti.. nn se lo sognano nemmeno.. spesa deliberata ed approvata, mandato di pagamento.. bonifico.. data di pagamento certa.. quindi..

Dall’1.01.1998, per effetto del D.Lgs. 313/1997, per quanto concerne le operazioni effettuate nei confronti dello Stato, regioni, province, comuni, ecc., non è più differito il momento di effettuazione delle operazioni, bensì posticipata, al conseguimento del corrispettivo, la sola
esigibilità dell'imposta. A coloro che forniscono beni e servizi ai predetti enti è data, tuttavia, facoltà di rinunciare al rinvio del pagamento dell'imposta e di attenersi alla regola generale.
A partire dall'1.01.1998, infine, è stato abrogato il registro delle fatture in sospeso.
Anche al professionista che riceve un incarico temporaneo da parte di un ente pubblico per lo svolgimento di una consulenza è consentita la possibilità, in attuazione dell’art. 6, c. 5 del D.P.R. 633/1972, di rinviare l’esigibilità dell’imposta al momento del pagamento del corrispettivo.


più di così,

bye
 
Alto