Riferimento: esempio rivalutazione terreni
...la fonte è la Confcommercio...di più non conosco
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
È stata concessa, dopo l’approvazione definitiva al Senato, una proroga fino al 31 ottobre 2008 del termine
per la rivalutazione di terreni e partecipazioni sociali.
Quanti intendono usufruire di questa possibilità debbono:
• predisporre una perizia giurata di stima, per rideterminare il valore del bene posseduto;
• effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva, pari ad una percentuale prestabilita del “nuovo” valore del
bene, in un’unica soluzione o in 3 rate annuali di eguale importo.
La rivalutazione riguarda il costo di acquisto di terreni lottizzati o sui quali sono state costruite opere
per renderli edificabili e suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo agli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione; la previsione riguarda anche i terreni agricoli che possono generare plusvalenza
(es. rivenduti entro 5 anni dall’acquisto) o che possono diventare suscettibili di utilizzazione edificatoria.
È prevista anche la rivalutazione del valore di partecipazioni rappresentate da titoli (es. azioni), partecipazioni
al capitale o patrimonio di società non rappresentate da titoli ed infine diritti o titoli tramite i quali procedere
all’acquisto di dette partecipazioni (diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni, ecc.).
L’imposta sostitutiva si calcola sull’intero valore periziato ed è pari al 4% per i terreni (se il terreno è in
comproprietà, ciascun comproprietario deve effettuare il versamento in base alla propria quota); 2% per
le partecipazioni non qualificate, ovvero inferiori al 25% del capitale sociale e 4% per le partecipazioni
qualificate, ovvero quelle consistenti in valori superiori al 25% del capitale o, nelle S.p.A., superiori al 20%
dei voti esercitabili in Assemblea.
Il pagamento entro il nuovo termine del 31 ottobre 2008, da effettuarsi con la presentazione di un modello
F24 distinto per ogni versamento, riguarda:
• l’intero importo dell’imposta sostitutiva,
oppure
• la prima di tre rate annuali di pari importo (sulla seconda e terza rata in scadenza rispettivamente al 30
giugno 2009 e al 30 giugno 2010, saranno applicati gli interessi del 3% annuo, da versare unitamente
all’imposta).
l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 144 del 10.04.2008 ha emanato i tanto attesi codici tributo:
8055 per la rivalutazione di PARTECIPAZIONI;
8056 per la rivalutazione dei TERRENI;
Importante specificare che nella compilazione del F24 bisogna fare attenzione all’anno di riferimento che deve essere quello di detenzione delle partecipazioni e dei terreni da perizia di rivalutazione