Rendita retroattiva se l'errore è del catasto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4955/2018, ha stabilito che il riesame in autotutela da parte del catasto in caso di errore comporta l'attribuzione di una diversa rendita con decorrenza dall'originario classamento rivelatosi errato.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 2 marzo 2018, n. 4955, ha stabilito che la regola fissata dalla norma di legge che, per la determinazione della base imponibile Ici, Imu e Tasi si applica la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non vale nel caso in cui la rendita venga rettificata per un errore commesso dal catasto. La previsione contenuta nell'art. 5, co. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, secondo la quale le variazioni producono effetti a partire dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, non si applica nel caso in cui la modifica della rendita catastale deriva dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita. Il riesame comporta l'attribuzione di una diversa rendita con decorrenza dall'originario classamento rivelatosi erroneo o illegittimo. Se il contribuente ha pagato l'imposta in misura maggiore rispetto al dovuto o ha chiesto e ottenuto la rettifica del provvedimento attributivo della rendita in sede giudiziale, ha diritto al rimborso non limitatamente ai soli 5 anni precedenti ma in riferimento a tutte le annualità per le quali è maturato il relativo diritto. La rettifica della rendita non è retroattiva se l'errore nell'accatastamento è stato commesso dal contribuente.
Pensate che possa essere il mio caso?