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eliminazione cespiti

M

Marika

Ospite
<HTML>la società y cessa l'attività vende i suoi cespiti. Alcuni di questi per obsolescenza e usura non si possono vendere. E' possibile fare un'autocertificazione da tenere in azienda nella quale la società y dichiara che il cespite z non esiste piu' in quanto obsoleto ed è stato eliminato?
(Avevo letto una cosa simile in una circolare dell'inizio anno 2002 sul Sole 24 ore)

Grazie mille</HTML>
 
<HTML>Quando mio padre ha cessato l'attività noi per quei beni non più funzionanti od obsoleti abbiamo portato tutto alla nettezza urbana allegando ddt e formulario rifiuti speciali (per computer, e simili).

Occorre stare attenti però al costo storico dei singoli beni da distruggere perchè se supera i 5164,57 euro occorre che la gdf sia presente e certifichi l'avvenuta distruzione dei beni.

Silvietta</HTML>
 
<HTML>Confermo e riporto quanto stabilito dal DPR 441/97:
Art. 1 – Presunzione di cessione
1. Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie (…).
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera se è dimostrato che i beni stessi:
a) sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti;
b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione (…).

Art. 2 – Non operatività della presunzione di cessione
1. La presunzione di cui all’articolo 1 non opera per le fattispecie indicate nei seguenti commi, qualora vengano osservati gli adempimenti ivi stabiliti
4. La distruzione dei beni (…) è provata:
a) da comunicazione scritta da inviare agli uffici (amministrazione finanziaria e comando della guardia di finanza di competenza almeno cinque giorni prima della distruzione) (…) indicando luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione o trasformazione, la natura, qualità e quantità, nonché l’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e l’eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o della trasformazione dei beni stessi. Tale comunicazione non è inviata qualora la distruzione venga disposta da un organo della pubblica amministrazione;
b) dal verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni, ovvero, nel caso in cui l’ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a lire dieci milioni, da dichiarazione di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dal verbale e dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati;
c) da documento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, (documento di trasporto)progressivamente numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione.

Andrea Torsella - dottore commercialista in Livorno</HTML>
 
<HTML>Molto più facile fai una fattura di vendita a un prezzo irrisorio alla suocera, alla zia, alla cognata o al gatto.</HTML>
 
<HTML>Okkio che con la fattura ci paghi pure l'iva su quel poco che indichi come prezzo.

:) Silvietta</HTML>
 
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