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Elenco VIES e operazioni intracomunitarie.

Mister X

Utente
Le prestazioni di una guida turistica secondo il regime iva italiano sono "Esenti iva ex art. 10 n. 22 D.P.R. 633/72". Secondo le nuove disposizioni in vigore dal 01/01/2011 questi servizi se fatturati ad un committente UE titolare di partita IVA non rientrano più nella deroga prevista dall'art. 7-quinquies ma rientrano nella disciplina generale prevista dall'art. 7-ter, quindi nel caso il committente UE è titolare di partita iva si deve applicare il reverse charge. Presupposto per svolgere le operazioni intracomunitarie e l'applicazione del reverse charge è l'iscrizione nell'elenco VIES. Tutte queste operazioni devono poi essere incluse negli elenchi intrastat e nella dichiarazione iva al punto VE39. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 39 del 1 Agosto 2011 recita: eventuali prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo non ancora incluso nell'archivio VIES devono ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia con i conseguenti riflessi qualora l'operazione economica sia stata assoggettata al regime fiscale iva proprio della prestazione intracomunitaria effettuata da un soggetto passivo. Un mio cliente guida turistica non è iscritto all'elenco VIES ed ha emesso per tutto il 2011 tutte la fatture esenti iva art. 10, quindi ha applicato verso tutti i committenti compresi quelli ue titolari di partita iva il regime italiano e non ha presentato alcun elenco intrastat. Secondo la mia interpretazione ha operato correttamente, in quanto non essendo iscritto al VIES non poteva considerare intracomunitarie quelle operazioni e quindi ha emesso le fatture secondo il regime italiano. Non c'è stato mancanto addebbito al committente dell'iva perchè le prestazioni di guida turistica secondo il regime italiano sono esenti e non è tenuto a presentare neanche la dichiarazione iva in quanto svolge solo operazioni esenti. E' corretta la mia interpretazione?
 
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