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elenco cf: sanzioni

stefuz

Utente
Non ho capito due cose:

1) se non invio l'elenco entro la scadenza corretta, inviandolo invece successivamente (diciamo entro 30 giorni), per il ravvedimento devo versare la sanzione di 258 euro ridotta ad 1/5?

2) se invio l'elenco adesso, pur sapendo che alcuni dati non sono corretti, procedendo poi all'annullamento e successivo reinvio, quale sanzione devo versare?
 
Riferimento: elenco cf: sanzioni

Non ho capito due cose:

1) se non invio l'elenco entro la scadenza corretta, inviandolo invece successivamente (diciamo entro 30 giorni), per il ravvedimento devo versare la sanzione di 258 euro ridotta ad 1/5?

2) se invio l'elenco adesso, pur sapendo che alcuni dati non sono corretti, procedendo poi all'annullamento e successivo reinvio, quale sanzione devo versare?

1) Giusto. Si ritiene che la sanzione vada versata con il codice 8904 (anche se nella circolare 53/E non viene specificato).

2) Nessuna sanzione se l'annullamento e il reinvio avvengono entro 30 giorni, vale a dire entro il 14/11/2007 se la scadenza fosse oggi 15/10/2007.
Saluti.
 
Riferimento: elenco cf: sanzioni

1) Giusto. Si ritiene che la sanzione vada versata con il codice 8904 (anche se nella circolare 53/E non viene specificato).

2) Nessuna sanzione se l'annullamento e il reinvio avvengono entro 30 giorni, vale a dire entro il 14/11/2007 se la scadenza fosse oggi 15/10/2007.
Saluti.


Ho appena finito di leggere l'articolo del quale abbiamo parlato al telefono.
Corretta l'impostazione. La CIRCOLARE lo prevede all'ultimo capoverso al punto 4.3! BUON PROSEGUIMENTO!
 
Riferimento: elenco cf: sanzioni

L’invio entro i termine di scadenza è consigliabile in ogni caso, salva la possibilità di annullamento e sostituzione entro i 30 giorni dalla scadenza del termine di trasmissione di quello precedentemente inviato.

Inoltre, oltreché al ravvedimento operoso, di cui all’art.13 del d.lgs.472/1997, io credo che potrebbe trovare applicazione anche il 3° comma dell’art. 10 della Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) che censura l’irrogazione di sanzioni allorché la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d’imposta. Pertanto, considerato che il provvedimento di attuazione prevede la sola sostituzione della comunicazione, sarebbe auspicabile, sul punto, un chiarimento da parte dell’amministrazione finanziaria.
Saluti.
 
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