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DURC chiarimenti resp.ta'!

Gio.

Utente
Il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, sollecitato dall’Ance attraverso un interpello, ha fornito alcuni chiarimenti operativi in merito alla concreta applicazione della responsabilità solidale per il versamento del contributi previdenziali ed assicurativi dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore nell’ambito degli appalti di lavori pubblici.

Come noto, la normativa vigente accolla all’appaltatore e al subappaltatore l’onere di presentare al committente il DURC in occasione di ogni pagamento che debba loro essere fatto in conseguenza del raggiungimento di un SAL “Stato avanzamento lavoro”.

Alla mancata presentazione dei DURC consegue il blocco dei pagamenti all’appaltatore. Questa circostanza comporta nei fatti un’estensione della responsabilità solidale alla posizione complessiva del subappaltatore, quando in realtà essa è limitata agli adempimenti relativi ai lavoratori impiegati in quella commessa.
Esiste quindi un doppio limite alla solidarietà dell’appaltatore;
. organico – soltanto per quei lavoratori impiegati dal subappaltatore in quella commessa;
. temporale – soltanto per il periodo di durata della commessa.

Il DURC però riguarda tre certificazioni di regolarità distinte (Inps, Inail e Cassa Edile) e con riferimento alla posizione complessiva (tutti i lavoratori, tutte le commesse) dell’impresa.

La mancata emissione del DURC al subappaltatore, in teoria, non determina l’attivazione automatica della responsabilità solidale dell’appaltatore perché, come detto, il subappaltatore potrebbe essere inadempiente soltanto relativamente ad un’altra commessa.

Considerato però che né Inps, né Inail sono spesso in grado di attestare la situazione di regolarità relativa alle singole commesse, l’irregolarità di una sola di esse determina la mancata emissione del DURC con il conseguente blocco di tutti i pagamenti.
In sostanza, quella che di fatto manca all’appaltatore è la prova liberatoria che certifichi la regolarità del subappaltatore in quella singola commessa.

Il Ministero, compresa la criticità di questa situazione, ha accolto i rilievi dell’Ance e con l’interpello n. 15, chiarisce che, qualora l’impresa subappaltatrice sia in regola con gli adempimenti relativi ad una singola commessa, l’appaltatore di quella commessa può chiedere all’Inps un accertamento specifico all’esito del quale l’Istituto rilascia una certificazione di regolarità contributiva, evidentemente valida solo per quella stessa commessa.
Questa certificazione parziale relativa al subappaltatore, unita al DURC dell’appaltatore, permetterà a quest’ultimo di sbloccare la situazione ed ottenere dal committente il pagamento di quanto dovuto.
 
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