Mazu65, per il contratto di locazione commerciale la durata minima è di sei anni, applicabili quando l’immobile viene adibito a:
-attività di tipo industriale, commerciale e artigianale (art.27, comma 1, n.1, legge 392/78, nel quale rientrano anche immobili locati da coltivatori diretti per esigenze che rientrano funzionalmente nell’economia dell’impresa agricola: Cassazione, 29 aprile 1983, n.2972);
-esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo (art.27, comma 2, legge 392/78);
-attività di interesse turistico di cui all’art.2 della legge 12 marzo 1968, n.326 (art.27, comma 1, n.2, legge 3927/8, su cui infra).
-attività ricreative, assistenziali, culturali (eccettuate quelle teatrali), scolastiche, sede di partiti e sindacati (art.42, comma 1, legge 392/78, applicabile anche ai consolati, secondo Cassazione, 19 novembre 1990, n.11168);
-qualsiasi uso, se il conduttore è lo Stato o altro ente pubblico territoriale (art.42, comma 1, legge 392/78).