Art. 2301 Divieto di concorrenza codice civile
Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui una attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile (2462) ad altra società concorrente.
Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.
In caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'art. 2286.
Insomma si puo' se non si fa concorrenza alla societa', a meno che gli altri soci non siano d'accordo
Per le sas il divieto vale x gli accomandatari