Io nella collaborazione non ho orari fissi e difatti non ho mai preso un giorno di permesso e ho partecipato a tutti i miei obblighi da insegnante. Approfittando della sua competenza avrei un altro quesito. Tra poche settimane dovrò fare richiesta della Naspi. Questa richiesta entra in collisione con il contratto di collaborazione sportiva per attività sportiva non a fine di lucro??
Le lascio un commento di una mia collaboratrice :
Se percepisco la disoccupazione posso continuare a lavorare in palestra?
In Italia la tassazione dei redditi è disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986, che come ogni norma fiscale è in costante aggiornamento.
L’art 67 del testo di legge (Titolo che si occupa dell’Imposta sulle Persone Fisiche) riepiloga la categoria dei “Redditi Diversi” raggruppando una molteplicità residuale di categorie di reddito che generano imposta e che, per loro natura, non possono essere ricompresi nei gruppi precedenti.
Alla lettera “m)” vengono qualificati come tali, tra gli altri, i premi ed i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’U.N.I.R.E., dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
Due elementi caratterizzano questi imponibili:
Il primo è che in base alla previsione del primo comma dell’articolo 67 sono redditi diversi “se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente”
Il secondo aspetto caratterizzante è che seguono un criterio di cassa, ed infatti, sono rilevanti ai fini della tassazione solo al momento della loro percezione e unitamente agli altri redditi posseduti da una Persona Fisica, generano imponibile.
In data 06 marzo 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il secondo decreto legislativo attuativo della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Legge Delega sul Jobs Act) in materia di indennità di disoccupazione involontaria, prevedendo un riordino dell’ASPI (assicurazione sociale per l’impiego) introdotta a suo tempo dalla Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero).
Gli artt. 9 e 10 del d. lgs. n. 22/2015 individuano le situazioni in cui il soggetto percettore di NASpI, in presenza di determinate situazioni di rapporto di lavoro subordinato e autonomo, conserva il diritto alla prestazione, ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro, a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto.
L’INPS, con la Circolare n. 174 del 23 novembre 2017, ha fornito precisazioni in merito alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito nonché sulla rilevanza dell’iscrizione ad Albi professionali e della presenza di partita IVA attiva e sulla possibilità di riconoscimento dell’incentivo all’autoimprenditorialità.
Il primo punto della Circolare l’INPS si esprime sulla compatibilità della indennità di disoccupazione con - tra gli altri - i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, in tale senso: ” Relativamente ai premi e ai compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica si precisa che gli stessi sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e ai relativi compensi e ai premi.”
Un’ indicazione certa, quella dell’INPS, che non lascia più spazio a dubbi interpretativi e che supera ogni precedente criticità in materia.
In ultimo, si ricorda che fino al 2017 i “redditi diversi” non concorrevano alla formazione del reddito se complessivamente inferiori (nel periodo d’imposta) ad € 7.500; la Legge di Bilancio 2018 ha elevato l’esenzione fiscale da € 7.500 a € 10.000.
Conseguentemente il limite entro il quale, nello specifico, i premi ed i compensi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, ma anche le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa e i rapporti di Co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale non concorrono alla formazione del reddito, è pari, a partire dal 1 Gennaio 2018, a € 10.000.
Avvocato Stefania Longhi