In quanto residente in Italia il reddito ovunque prodotto deve essere tassato nel nostro paese ed è chiaro che uno stesso reddito non può essere tassato due volte.
Premesso questo, nel tuo caso si avrà che:
1) l'utile prodotto dall'impresa residente in Ucraina verrà tassato solo in questo paese, in base a quanto stabilito dalla convenzione bilaterale, che penso avrai letto.
2) Se la società (di capitali, mi pare di aver letto) attribuisce dividendi ai soci, questi ultimi, se residenti in Italia, dovranno tassarli nel nostro paese. Se i dividendi, in base alla legislazione vigente in Ucraina, al momento del pagamento subiscono una qualche forma trattenuta alla fonte:
a) se la trattenuta alla fonte è a titolo definitivo, al socio residente in Italia, nel momento in cui andrà a dichiarare i dividendi (mod. 730 ovvero mod. UNICO), spetterà un credito di imposta disciplinato dall'art. 165 del TUIR (per evitare appunto la doppia imposizione);
b) se la trattenuta alla fonte è a titolo non definitivo, il socio residente in Italia dovrà dichiarare i dividendi per come sub a), però dovrà chiedere il rimborso all'autorità fiscale ucraina della ritenuta alla fonte subìta.
Se non ricordo male, tali aspetti sono disciplinati dalla convenzione bilaterale.
Saluti.