ti metto anche questo... e poi a nanna...
"Occorre preliminarmente osservare che, ai sensi dell'art. 10, n. 12) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni gratuite di beni fatte a favore di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica ed Onlus, sono considerate operazioni esenti da Iva.
Il riconoscimento legislativo dell'agevolazione in esame trova la sua giustificazione nella finalità sociale direttamente attribuibile alle operazioni sopra individuate. Nel particolare caso di cessione gratuita di beni a favore di enti pubblici, l'esistenza di una finalità sociale si rinviene addirittura nella stessa natura giuridica del soggetto beneficiario della cessione.
L'esenzione di cui sopra non esonera il cedente dagli adempimenti formali, previsti dal D.P.R. n. 633/1972 e finalizzati a dare evidenza contabile alle stesse.
In termini operativi, il cedente dovrà:
- determinare la base imponibile Iva dell'operazione realizzata, in misura pari al valore normale dei beni gratuitamente ceduti, così come espressamente stabilito dal comma 2, lettera c) dell'art. 13, D.P.R. n. 633/1972;
- emettere una fattura per ciascuna cessione gratuita o per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l'indicazione del valore normale dei beni ceduti, della natura di operazione esente da imposta ai sensi dell'art. 10, n. 12), D.P.R. n. 633/1972, oltre naturalmente alla annotazione che trattasi di "fattura per omaggi ad ente pubblico".
Fino al 7 gennaio 1998, data di entrata in vigore del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, il cedente poteva beneficiare dell'agevolazione ex art. 10, n. 12), alla sola condizione che il beneficiario possedesse effettivamente i requisiti soggettivi richiesti dalla norma.
Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 441/1997, il legislatore ha imposto nuovi adempimenti formali, la cui inosservanza impedisce, in modo assoluto, il ricorso al regime di esenzione.
In tal senso, il comma 2 dell'art. 2 del citato regolamento ha stabilito che, a far data dal 7 gennaio 1998, le cessioni gratuite ad enti pubblici, associazioni ed enti di assistenza, beneficenza e simili devono essere documentate attraverso la predisposizione dei seguenti documenti:
- comunicazione scritta da parte del cedente agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria ed ai comandi della Guardia di finanza (competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente), con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. E' inoltre previsto che la suddetta comunicazione debba pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e possa non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a lire dieci milioni;
- emissione del documento di trasporto, progressivamente numerato;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale l'ente ricevente attesti la natura, la qualità e la quantità dei beni ricevuti, corrispondenti ai dati contenuti nel documento di trasporto.
Il Ministero delle finanze, in sede di interpretazione dello stesso D.P.R. n. 441/1997, ha successivamente chiarito, con C.M. 23 luglio 1998, n. 193/E (in I Quattro Codici della Riforma Tributaria - CD ROM, Imposta sul Valore Aggiunto, Ipsoa), che la mancata predisposizione anche di uno solo dei documenti sopra evidenziati comporta l'imponibilità delle cessioni gratuite, non potendo, in tal modo, applicarsi il regime di esenzione di cui al suddetto articolo 10.
Si deve peraltro notare che il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, ha provveduto a modificare anche la disciplina relativa alle detrazioni d'imposta ai fini Iva, al fine di armonizzare la legge nazionale alla normativa comunitaria ed, in particolare, agli articoli 17 e seguenti della direttiva CEE n. 77/388 del 17 maggio 1977.
Alla luce delle modifiche introdotte, la detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi può essere operata nella misura in cui gli stessi beni e servizi siano impiegati per realizzare operazioni imponibili. Da ciò consegue che il diritto alla detrazione non può essere esercitato in tutti i casi in cui i beni ed i servizi siano utilizzati per operazioni esenti o operazioni escluse dal campo di applicazione dell'Iva.
In tal senso, il comma 2 dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che "non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'art. 19-bis2".
Ne consegue che, poiché le cessioni gratuite all'ente di cui in oggetto costituiscono operazioni esenti ai sensi del citato articolo 10, n. 12), D.P.R. n. 633/1972, non è più concessa, per effetto delle nuove disposizioni, la detraibilità dell'Iva relativa agli acquisti dei beni oggetto di donazione.
Al riguardo si precisa, comunque, che non occorre attendere l'effettiva utilizzazione dei beni (donazione) per stabilire se competa o meno il diritto alla detrazione; l'imposta relativa agli acquisti viene comunque detratta all'atto dell'acquisto e se tali beni vengono poi impiegati per realizzare operazioni che non conferiscono il diritto a detrarre l'imposta, il contribuente dovrà procedere alle necessarie rettifiche.
L'art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, disciplina le modalità operative attraverso cui rettificare la detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti, in tutti i casi in cui il diverso impiego dei beni o servizi acquistati influisca sull'esercizio del diritto alla detrazione.
In particolare, il comma 1 dell'articolo citato fissa i criteri per la rettifica della detrazione dell'imposta assolta sull'acquisto di beni non ammortizzabili e dispone che la rettifica deve essere operata quando i beni sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni stessi.
Ne consegue che, per i beni per i quali la società ha già operato la detrazione dell'Iva (beni già acquistati in passato), la successiva donazione all'ente comporta l'obbligo di operare la rettifica ai sensi del citato articolo 19-bis 2, comma 1, D.P.R. n. 633/1972.
Tali rettifiche devono essere effettuate nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le determinano.
Ne consegue che, poiché la donazione, come chiarito nel quesito, avviene nel corso del periodo di imposta 1999, la rettifica si renderà necessaria soltanto nella prossima dichiarazione annuale Iva (dichiarazione annuale Iva 1999, da presentarsi nell'anno 2000).
Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 313/1997, tuttavia, la rettifica della detrazione, prevista dall'articolo 19-bis2, deve essere operata per i soli beni acquistati o utilizzati a decorrere dal 1 gennaio 1998.
Ne deriva che, nel caso di specie, nessuna rettifica dovrà, quindi, essere effettuata con riferimento all'Iva assolta sui beni ceduti gratuitamente ed acquistati prima del periodo d'imposta 1998. I beni acquistati nel 1998, per i quali è stata detratta l'Iva al momento dell'acquisto, daranno invece luogo a rettifica, che dovrà essere effettuata nella dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 1999, mentre per i beni che verranno appositamente acquistati nel corso del 1999 per essere donati, si rinuncerà, già all'atto dell'acquisto, ad esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva afferente.
Dalle considerazioni sin qui svolte, appare evidente l'esistenza di una contraddittorietà del regime applicabile alle cessioni gratuite all'ente.
Infatti, se appare assodata l'applicazione dell'articolo 10, n. 12), D.P.R. n. 633/1972, che consente l'emissione di una fattura esente, non sembra facile individuare la coerenza degli articoli 19, comma 2 e 19-bis 2, D.P.R. n. 633/1972 (che impongono l'indetraibilità, ovvero la rettifica, dell'Iva relativa all'acquisto dei beni destinati ad essere ceduti gratuitamente), con il disposto di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 441/1997, che consente la possibilità di fatturare in esenzione le cessioni gratuite soltanto in subordine alla predisposizione delle condizioni ivi previste (obblighi di comunicazione, di emissione del documento di trasporto, atto notorio, ecc.).
L'obbligo di indetraibilità o di rettifica dell'Iva relativa agli acquisti dei beni ceduti gratuitamente, infatti, vanifica l'effetto dell'esenzione prevista dal citato articolo 10, n. 12), D.P.R. n. 633/1972 e le condizioni previste dal citato D.P.R. n. 441/1997, per godere dell'esenzione non hanno più alcun senso se il loro effetto consiste soltanto nel consentire la fatturazione in esenzione e non anche la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva relativa agli acquisti dei beni ceduti gratuitamente.
E' altamente probabile che lo scoordinamento delle norme richiamate dipenda da una svista del legislatore. L'attuale quadro normativo, tuttavia, non consente di individuare alcuna agevolazione nel seguire il regime di esenzione di cui all'articolo 10, n. 12), del D.P.R. n. 633/1972, se non forse in quei rari casi (nei quali non sembra incluso il caso in esame) in cui il valore normale delle cessioni gratuite sia notevolmente superiore al costo d'acquisto.
In tutti quei casi, invece, in cui il costo d'acquisto è sostanzialmente allineato al valore normale, diventa più conveniente evitare la produzione della documentazione prevista dall'articolo 2 del citato D.P.R. n. 441/1997, con la conseguente impossibilità di emettere la fattura per cessioni gratuite in esenzione.
Le cessioni gratuite, quindi, dovranno essere fatturate con Iva, da applicarsi al valore normale dei beni donati.
Ovviamente, non essendo più in presenza di operazioni esenti o non imponibili, sarà possibile, come confermato anche dalla C.M. n. 328/E/1997, procedere alla detrazione dell'Iva sull'acquisto dei beni medesimi.
In attesa, pertanto, che tale scoordinamento normativo venga risolto, è possibile individuare una soluzione pratica che si concretizza nell'emissione della fattura in esenzione e nella raccolta della documentazione prevista dall'articolo 2 del D.P.R. n. 441/1997 soltanto per quei casi in cui il valore normale risulti notevolmente superiore al costo d'acquisto. In tutti gli altri casi, invece, risulterà più conveniente emettere una fattura per cessioni gratuite imponibili, esercitando, in tal modo, il diritto alla detrazione dell'imposta assolta all'atto dell'acquisto dei beni donati.
Fonti normative
D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, art. 11
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 10, 13, 19, 19-bis2
D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, art. 2 "
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