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donazione

G

Gianluca

Ospite
Sarei molto grato a chi sapesse rispondere a questo quesito:
una società immobiliare srl acquisisce degli immobili a titolo di donazione; tali immobili sono destinati ad essere locati. Qual è il trattamento fiscale della sopravvenienza attiva? Grazie mille
 
proviamo a ragionare....

abbiam visto prima che tali immobili son:
IMMOBILI PATRIMONIALI
Si tratta della categoria residuale che comprende tutti gli immobili che non sono merce, strumentali per natura o per destinazione. Sono principalmente
gli immobili abitativi, non utilizzati direttamente e non destinati alla vendita; in pratica quelli destinati alla locazione (categorie catastali da A/1 ad A/9).
- C.c.: figurano alla voce B. II dello s.p. tra le
immobilizzazioni. Concorrono alla formazione del reddito a costi e ricavi. La dottrina maggioritaria non riconosce deperimento fisico o tecnico, quindi non si ammortizzano (vedi anche P.C. n. 16).
Il canone di locazione concorre per intero alla
formazione del reddito; tra i costi troveremo le
spese di manutenzione e riparazione e eventualmente l’ammortamento).
Le plusvalenze relative alla loro cessione si iscrivono:
- Alla voce A.5 del c.e. se la cessione rientra
nell’ordinaria attività dell’impresa (es. immobili
civili venduti da imprese immobiliari);
- Alla voce E.20 del c.e. se la cessione non rientra nell’ordinaria attività dell’impresa (es. immobile di civile abitazione venduto da una ditta industriale).
- Fisco : concorrono alla formazione del reddito:
- se locati, attraverso il maggiore tra il canone
di locazione ridotto del 15% e la R.C.;
- se sfitti, attraverso la rendita catastale (maggiorata di 1/3 per gli abitativi a disposizione);
- in ogni caso nessun costo (nemmeno gli interessi passivi) è deducibile dal reddito. Tutti i costi imputati a c.e. dovranno essere ripresi a tassazione sull’Unico.
Sull’Unico:
+ il maggiore tra canone di locazione ridotto del 15% e la R.C.
+ tutte le spese inerenti il fabbricato (es. manutenzioni)
+ quota di ammortamento (se calcolata)
- canone imputato tra i ricavi in c.e.

i redditi di tali immobili vengon tassati in base alle norme dell'art. 90 dpr 917/86...

sono stati cmq ricevuti per donazione... quindi atto di liberalità...art. 88 c.3 lett b, sopravvenienze attive in quanto proventi in denaro o natura... il testo prosegue dicendo la modalità di tassazione di detti proventi....

ora... visto che non posso detrarmi alcun costo relativamente a tale tipologia di immobile....
(per gli altri beni ricevuti come liberalità iscrivendo la sopravvenienza si poteva procedere ad ammortamento, .... qui sta cosa è negata...no costo deducibile)
si potrebbe dedurre che: visto che non posso dedurmi i costi... visto che al reddito partecipa solo il canone di locazione, si può dedurre che la sopravvenienza attiva in tale ipotesi non sia tassabile?...

a fronte di sopravvenienza tassabile... costo deducibile.....se la deducibilità dei costi, come in questo caso, non è concessa....

quindi : immobili a sopravvenienza attiva (da riprendere fiscalmente in unico.... cosi come tutti i costi relativi....)

uhmmm sta cosa mi interessa.....
 
la sopravvenienza attiva non viene tassata perchè altrimenti ci sarebbe una doppia imposizione: il reddito imponibile deriverebbe sia dall'imposizione della sopravvenienza attiva (provento) sia considerando gli ammortamenti come costi non deducibili. Dato che l'art. 163 tuir vieta la doppia imposizione in dipendenza dello stesso presupposto si può ritenere la sopravvenienza non tassabile.
 
Per favore potete darmi delle informazioni sulle tasse, e quant'altro devo pagare per una DONAZIONE di un immobile prima casa da parte di mio nonno.

A disposizione, per
 
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