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DONAZIONE BENI MOBILI & REVOCATORIA

Buongiorno a tutti, mi chiamo Sergio e nonostante segua Fiscoetasse da molti anni mi sono iscritto sul forum soltanto oggi. Molto piacere.

Penso di conoscere abbastanza bene le norme base che regolano il negozio giuridico della donazione ma c'è un'eventualità su cui non sono riuscito a trovare informazioni.
Poniamo che Mario decida di donare a Paolo e Stefano, suoi figli, delle opere d'arte di non modico valore. Come richiesto dalla legge i tre si recherebbero da un notaio e stipulerebbero il relativo atto di donazione. Entro cinque anni, i creditori di Mario vengono a conoscenza dell'accaduto e decidono di rivolgersi ad un Giudice per chiedere la revoca della donazione.
Nonostante Paolo e Stefano non fossero a conoscenza dei debiti del padre, il Giudice accoglie la domanda dei creditori i quali ottengono la revocatoria dell'atto.
Come sappiamo la revocatoria ordinaria disciplinata dall’art. 2901 cc è volta a far dichiarare inefficace un atto dispositivo posto in essere da un debitore.
La conseguenza di tale revocatoria ordinaria è che il creditore potrà agire sul bene uscito dal patrimonio del debitore come se l’atto dispositivo non sia mai stato posto in essere.

Ma cosa succederebbe se il bene uscito dal patrimonio del debitore non esistesse più? Nel caso di donazione/compravendita di un bene immobile opporre la sentenza contro terzi ed aggredire il bene mi sembra molto semplice ma cosa succederebbe se nel frattempo Paolo e Stefano avessero venduto le opere d'arte? Gli pignorerebbero i conti correnti? E se con i soldi avessero poi acquistato un automobile o una casa, potrebbero essere aggrediti anche questi beni?

Ringrazio anticipatamente a chiunque vorrà partecipare e dare un contributo a questa discussione.
 
Il creditore del donante penso che possa fare pignoramento presso il donatario debitore verso il donante....con tutti gli obblighi e azioni a carico che ha il terzo nel pignoramento presso terzi
 
Ultima modifica:
Il creditore del donante penso che possa fare pignoramento presso il donatario debitore verso il donante....con tutti gli obblighi e azioni a carico che ha il terzo nel pignoramento presso terzi

Scusa non sono sicuro di aver capito bene. Intendi dire che il creditore del donante potrebbe agire contro il donatario con un pignoramento presso terzi?
In pratica sarebbe un po' come dire che il donatario diventerebbe egli stesso debitore. Non è banale questo passaggio, mi pare.
Perché un conto è ottenere una sentenza che annulla gli effetti di un atto (come ad esempio il passaggio di proprietà di un immobile) e in forza di ciò agire nei confronti di quel bene, un altro è con la medesima sentenza poter pignorare il conto corrente o lo stipendio o altri beni del donatario.
Ho provato a cercare ma non ho trovato nulla a riguardo...
 
un altro è con la medesima sentenza poter pignorare il conto corrente o lo stipendio o altri beni del donatario.
Chi ha detto con la medesima sentenza?

Il donatario diventa debitore nei confronti del donante...

Il creditore principale a conoscenza dei crediti del donante procede con pignoramento presso terzi con i debiti del donatario che ha verso il donante..

In questo caso il donatario ha degli obblighi verso il creditore principale...e se questi non riceve dal donatario non credi che questi possa agire nei suoi confronti?
 
Chi ha detto con la medesima sentenza?

Il donatario diventa debitore nei confronti del donante...

Il creditore principale a conoscenza dei crediti del donante procede con pignoramento presso terzi con i debiti del donatario che ha verso il donante..

In questo caso il donatario ha degli obblighi verso il creditore principale...e se questi non riceve dal donatario non credi che questi possa agire nei suoi confronti?

Adesso ho capito meglio, ti ringrazio per il chiarimento. Tuttavia non capisco perché il donatario dovrebbe diventare debitore nei confronti del donante.

Il creditore vanta un credito nei confronti del donante. Il donatario non è debitore né del creditore né del donante, come può l'aver ricevuto una donazione trasformarlo in debitore?

Quindi rispondere alla tua domanda finale mi è abbastanza difficile perché non capisco sulla base di cosa il donatario avrebbe degli obblighi verso il creditore principale, per aver ricevuto una donazione?
 
Se le opere d'arte le hanno vendute non pensi che i figli debbano restituirne il controvalore e quindi son debitori nei confronti del padre?
...che senso avrebbe la revocatoria se invece tra padre e figli finisse tutto a tarallucci e vino?
 
Se le opere d'arte le hanno vendute non pensi che i figli debbano restituirne il controvalore e quindi son debitori nei confronti del padre?
...che senso avrebbe la revocatoria se invece tra padre e figli finisse tutto a tarallucci e vino?

Sinceramente non riesco a cogliere il nesso.

I figli vendono le opere d'arte in quanto proprietari delle opere. La donazione ha infatti trasferito la proprietà dal donante (il padre) ai figli (donatari) i quali devono poterne disporre come meglio credono, altrimenti non sarebbe una donazione. Come può crearsi un rapporto di debito tra i figli e il padre? O tra il creditore del padre e i figli?

Il senso della revocatoria è quello di far dichiarare inefficace, nei confronti del creditore, gli atti di disposizione patrimoniale coi quali il debitore ha arrecato pregiudizio alle sue ragioni. Il senso non è quello di trasferire il debito da un soggetto ad un altro, dal padre ai figli ma di rendere inefficace il passaggio di proprietà.
Nel caso di un'opera d'arte, però, parliamo di un bene mobile non registrato.
Se non fossero state vendute e il creditore sapesse dove sono custodite allora potrebbe pignorarle. Ma se sono state venute o non sa dove sono custodite, con che titolo potrebbe chiedere dei soldi ai donatari? Secondo me non avrebbe senso...giuridicamente non capisco come potrebbe stare in piedi...
 
Il terzo, se di buona fede, compra bene in base alla regola possesso vale titolo.
Se invece i creditori possano soddisfarsi sul denaro anziché sul bene, non saprei. A naso direi di no, sempreché i figli non abbiano venduto dopo l'instaurazione della domanda di revocatoria.
 
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