AriaFresca74
Utente
Buongiorno a tutti, mi chiamo Sergio e nonostante segua Fiscoetasse da molti anni mi sono iscritto sul forum soltanto oggi. Molto piacere.
Penso di conoscere abbastanza bene le norme base che regolano il negozio giuridico della donazione ma c'è un'eventualità su cui non sono riuscito a trovare informazioni.
Poniamo che Mario decida di donare a Paolo e Stefano, suoi figli, delle opere d'arte di non modico valore. Come richiesto dalla legge i tre si recherebbero da un notaio e stipulerebbero il relativo atto di donazione. Entro cinque anni, i creditori di Mario vengono a conoscenza dell'accaduto e decidono di rivolgersi ad un Giudice per chiedere la revoca della donazione.
Nonostante Paolo e Stefano non fossero a conoscenza dei debiti del padre, il Giudice accoglie la domanda dei creditori i quali ottengono la revocatoria dell'atto.
Come sappiamo la revocatoria ordinaria disciplinata dall’art. 2901 cc è volta a far dichiarare inefficace un atto dispositivo posto in essere da un debitore.
La conseguenza di tale revocatoria ordinaria è che il creditore potrà agire sul bene uscito dal patrimonio del debitore come se l’atto dispositivo non sia mai stato posto in essere.
Ma cosa succederebbe se il bene uscito dal patrimonio del debitore non esistesse più? Nel caso di donazione/compravendita di un bene immobile opporre la sentenza contro terzi ed aggredire il bene mi sembra molto semplice ma cosa succederebbe se nel frattempo Paolo e Stefano avessero venduto le opere d'arte? Gli pignorerebbero i conti correnti? E se con i soldi avessero poi acquistato un automobile o una casa, potrebbero essere aggrediti anche questi beni?
Ringrazio anticipatamente a chiunque vorrà partecipare e dare un contributo a questa discussione.
Penso di conoscere abbastanza bene le norme base che regolano il negozio giuridico della donazione ma c'è un'eventualità su cui non sono riuscito a trovare informazioni.
Poniamo che Mario decida di donare a Paolo e Stefano, suoi figli, delle opere d'arte di non modico valore. Come richiesto dalla legge i tre si recherebbero da un notaio e stipulerebbero il relativo atto di donazione. Entro cinque anni, i creditori di Mario vengono a conoscenza dell'accaduto e decidono di rivolgersi ad un Giudice per chiedere la revoca della donazione.
Nonostante Paolo e Stefano non fossero a conoscenza dei debiti del padre, il Giudice accoglie la domanda dei creditori i quali ottengono la revocatoria dell'atto.
Come sappiamo la revocatoria ordinaria disciplinata dall’art. 2901 cc è volta a far dichiarare inefficace un atto dispositivo posto in essere da un debitore.
La conseguenza di tale revocatoria ordinaria è che il creditore potrà agire sul bene uscito dal patrimonio del debitore come se l’atto dispositivo non sia mai stato posto in essere.
Ma cosa succederebbe se il bene uscito dal patrimonio del debitore non esistesse più? Nel caso di donazione/compravendita di un bene immobile opporre la sentenza contro terzi ed aggredire il bene mi sembra molto semplice ma cosa succederebbe se nel frattempo Paolo e Stefano avessero venduto le opere d'arte? Gli pignorerebbero i conti correnti? E se con i soldi avessero poi acquistato un automobile o una casa, potrebbero essere aggrediti anche questi beni?
Ringrazio anticipatamente a chiunque vorrà partecipare e dare un contributo a questa discussione.