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domanda su ddt

G

giusy

Ospite
abbiamo costruito n. 2 particolari a ripristino di un lavoro già consegnato.
non c'è niente di scritto da parte del cliente e devo preparare la consegna dei pezzi che non vanno fatturati.
posso fare un ddt con causale "omaggio"?
questo tipo di ddt non va fatturato?
grazie
 
Va fatturato comunque al valore normale del bene consegnato... salvo che si tratti di campioni di modico valore ... ma non mi sembra il caso specificato.
 
Questo non è omaggio(dovresti fatturarlo lo stesso) ne vendita. Credo di capire che sia una sorta di eliminazione di un difetto riscontrato al ricevimento del bene da parte del cliente.
Se non hai il riscontro documentale come fai a dimostrarlo.
Ciao
 
prova a vedere se questo articolo fa al caso tuo, io credo di si.. ciao..(lo metto pari pari, mi sembra rispecchi il caso tuo)

"In tema di prestazioni rese in garanzia, occorre, al fine di stabilire la specifica natura delle medesime, svolgere alcune considerazioni preliminari di carattere privatistico.

Anzitutto va posto in evidenza che dette prestazioni traggono origine e presuppongono l'esistenza di un rapporto contrattuale di compravendita, nell'ambito del quale il soggetto cedente é tenuto a garantire l'acquirente da eventuali difetti strutturali del bene ceduto, tali da impedirne in tutto o in parte l'uso secondo le caratteristiche e le potenzialità dichiarate del bene in questione.

Tale obbligo di garanzia é normalmente implicito, trovando espressa regolamentazione contrattuale soltanto il periodo di tempo entro il quale il bene s'intende garantito da vizi e, talvolta, anche la tipologia dei difetti che il produttore-venditore s'impegna a riconoscere come garantibili.

Infatti, le norme che disciplinano la figura contrattuale della vendita individuano, tra le obbligazioni principali del venditore, quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa oggetto di compravendita (cfr. art. 1476 n. 3 del c.c.).

Più chiaramente, l'art. 1490 c.c. stabilisce che il venditore é tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui é destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore; la stessa norma, poi, ammette la possibilità che venga pattuita l'esclusione della garanzia, purché ciò avvenga espressamente ed il venditore non abbia taciuto in mala fede all'acquirente l'esistenza di vizi del bene ceduto.

Da quanto si é detto si evince che in caso vengano riscontrati vizi della cosa oggetto di compravendita, successivamente alla conclusione del contratto, l'effettuazione di prestazioni in garanzia é funzionale alla reintegrazione delle caratteristiche dichiarate del bene e, perciò, le medesime devono considerarsi necessarie alla normale esecuzione dell'originario contratto di compravendita.

Di qui, l'ulteriore considerazione sulla natura necessariamente gratuita delle prestazioni in argomento, atteso che queste ultime hanno lo scopo non già di aggiungere alcunché alla prestazione principale, bensì di restituire al bene venduto la propria integrità e funzionalità in modo da renderlo conforme alle caratteristiche originariamente pattuite.

Chiarita così la natura gratuita delle prestazioni rese in garanzia, occorre valutarne la specifica incidenza in termini di rilevanza ai fini dell'eventuale applicabilità dell'imposta sul valore aggiunto.

In merito, diciamo che l'art. 3 D.P.R. n. 633/1972 individua nell'elemento dell'onerosità una condizione essenziale ai fini della imponibilità delle prestazioni di servizi. Più in particolare, la norma chiarisce testualmente che 'costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte'.

L'irrilevanza ai fini delle prestazioni in garanzia rese senza corrispettivo, poi, é stata ribadita espressamente dalla stessa Amministrazione finanziaria, la quale ha precisato che nel caso in cui la prestazione di servizio non sia resa verso corrispettivo, la stessa é da considerarsi, a norma dell'art. 3, D.P.R. n. 633/1972, esclusa dal campo di applicazione dell'imposta (cfr. R.M. 11 gennaio 1982, n. 334423, in Codice Iva, Ipsoa, sez. 154, art. 1 n. 17).

La regola della non imponibilità delle prestazioni gratuite, però, deve essere ulteriormente vagliata, giacché, nel caso in esame, viene specificato che l'effettuazione delle prestazioni rese in garanzia senza corrispettivo richiede la sostituzione di pezzi di ricambio.

Tale specificazione indica, quindi, una cessione di beni (pezzi di ricambio) associata alla prestazione resa in garanzia. E poiché la predetta cessione avviene a titolo gratuito (in quanto rientrante nella prestazione in garanzia) occorre valutare l'applicabilità, limitatamente alla sostituzione dei pezzi di ricambio, della disposizione contenuta nell'art. 2, secondo comma n. 4, D.P.R. n. 633/1972, secondo cui risultano astrattamente riconducibili nella sfera dell'imponibilità le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa.

L'applicabilità al caso di specie della suesposta disposizione di legge risulta, tuttavia, esclusa dalla circostanza che la sostituzione di pezzi di ricambio non costituisce una cessione di beni distinta dalla prestazione di riparazione resa in garanzia, ma é parte integrante di quest'ultima, la cui effettuazione implica la sostituzione di alcuni elementi del prodotto garantito.

Sicché i pezzi di ricambio sostituiti vanno considerati nel contesto più ampio dell'intervento (prestazione di servizio) eseguito al fine di riparare l'oggetto in garanzia, ristabilendone quelle caratteristiche di integrità e funzionalità previste dal contratto di compravendita.

Se ne deve evincere la natura accessoria dei pezzi sostituiti rispetto alla prestazione di servizio principale, rappresentata dall'operazione di riparazione resa in garanzia dalla società venditrice del prodotto rivelatosi difettoso, rendendosi così applicabile al caso di specie la disposizione contenuta nell'art. 12 D.P.R. n. 633/1972.

Tale norma prevede che una cessione o prestazione, accessoria ad altra cessione di beni o prestazione di servizi, non é soggetta autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.

Il che sta a significare, passando al caso concreto in esame, che essendo la prestazione principale (riparazione resa in garanzia) non imponibile (in quanto effettuata senza la corresponsione di un corrispettivo) anche la cessione di beni accessoria (sostituzione di pezzi di ricambio) dovrà considerarsi al di fuori del campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Conclusione, questa, alla quale perviene anche il Ministero delle finanze che, con la risoluzione 29 marzo 1991, n. 490292 (in Codice Iva, Ipsoa, sez. 1, art. 12 n. 26) conferma l'orientamento appena enunciato, precisando che nell'ipotesi in cui la prestazione di riparazione in garanzia comporti anche eventuali cessioni di beni, parti o pezzi che vengono sostituiti nel corso della medesima prestazione di servizio ai sensi dell'art. 12 del più volte menzionato D.P.R. n. 633/1972 e come tali non soggette autonomamente all'imposta rispetto all'operazione principale.

Ulteriore conseguenza della non imponibilità dell'intera operazione resa in garanzia é, infine, l'esclusione della emissione del documento fiscale, esclusione evidentemente implicata dalla stessa irrilevanza dell'operazione ai fini imponibili relativamente all'imposta sul valore aggiunto.

Fonti normative

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3"

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