non è questione di ...argomento, ma di tempo! Tu sai che questo mese è intenso, per quanto riguarda formazione, studio e scadenze? no? cmq....alla luce delle nuove disposizioni gli operatori che si avvalgono del sistema della tentata vendita dovranno predisporre il documento di trasporto generale contenente la data di partenza, le generalità dell'azienda, la descrizione della quantità della merce e l'indicazione della causale di tentata vendita.
al rientro sarà opportuno evidenziare sullo stesso documento di trasporto generale l'eventuale quantità di merce invenduta.
Si ritiene che sia sufficiente predisporre una sola copia del documento di trasporto generale.
Al momento di ogni eventuale singola vendita l'operatore può scegliere in base alle proprie esigenze diversi modi operativi:
emettere la relativa fattura;
utilizzare un bollettario "madre e figlia" preventivamente numerato e bollato (ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 633/72) di cui la bolletta "figlia" costituirà la fattura da lasciare al cliente, la bolletta "madre" costituirà la copia fattura dell'azienda emittente nonchè registro sezionale delle fatture da conservare presso la sede amministrativa dell'azienda a norma dell'art. 52 del D.P.R. 633/72; Bye, bye!