Nel caso di uscita di uno dei collaboratori dell'impresa familiare o in caso di cessazione della stessa non è necessario formalizzare la cessazine con una scrittura privata autenticata o con atto pubblico, risulta sufficiente formalizzare la stessa con un'atto avente data certa. Al collaboratore che cessa l'attività prestata nell'impresa familiare nel corso del periodo d'imposta annuale viene attribuita una quota di reddito proporzionale alla quantità di lavoro prestato nel periodo d'imposta (nota DRE Piemonte 19 giugno 2006) a differenza di quanto avviene per le società di persone dove il reddito, in caso di uscita di un socio, viene attribuito integralmente ai soci rimanenti nella società. L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 176/E del 28/04/2008, a seguito di un'istanza di interpello, ha chiarito che per le somme liquidate al familiare che recede dall'impresa familiare, a differenza di quanto avviene per i soci delle società di persone, non si applica quanto stabilito dall' art. 20-bis del TUIR e quindi tali somme non costituisco materia imponibile ai fini fiscali, non sono imponibili per chi le paga e non sono deducibili per chi le riceve, perchè attengo esclusivamente la sfera patrimoniale e i rapporti tra i familiari