Egregio Rag. Rodella,
buongiorno e complimenti per la professionalità e competenza con cui tratta questi argomenti un po' ostici. Le scrivo poiché mi è stato richiesto dalla mia azienda di trasferirmi per un periodo di 9 mesi (da febbraio ad ottobre 2013) negli Emirati Arabi. Sono un Quadro aziendale contratto nazionale chimico e la mia azienda non possiede nessuna filiale negli emirati, infatti andrò come resident presso un cliente. Inoltre ho acquistato una casa in Italia con atto notarile gennaio 2009 e trasferimento di residenza a gennaio 2010 usufruendo dell’agevolazione prima casa. A tal proposito vorrei chiedere alcuni chiarimenti. Mi scuso in anticipo per il numero delle domande ma vorrei avere un quadro più completo possibile prima di prendere decisioni:
1- E’ possibile avere un distacco presso la sede di un cliente? In questo caso posso continuare a ricevere lo stipendio dalla mia azienda?
2- Cosa prevede e quali sono le conseguenza di un distacco. E’ necessario il licenziamento dal contratto attuale e la formulazione di un altro, oppure è un' integrazione temporanea al contratto in essere?
3- Quale sarebbe la tassazione (negli EAU) in caso di distacco? (considerando un lordo mensile di 6000€ stipendio + 1000 indennità trasferta + 2000 contributo per spese). immagino che in caso di trasferta si applichi il regime fiscale italiano convenzionale.
4- La retribuzione convenzionale (nei casi di paesi black list) si calcola su stipendio + indennità trasferta + contributo per spese o solo su alcune voci?
5- In caso di distacco posso continuare a versare contributi INPS? E se si in che modo?
6- Volendo trasferire la residenza all’estero (ci sono tutti i requisiti) posso continuare a ricevere lo stipendio sul conto corrente italiano ed utilizzare quest’ultimo per i vari pagamenti anche negli EAU (tipo alloggio, pasti, ecc)?
7- Esiste qualche accordo bilaterale tra Italia ed EAU?
8- Il cambio di residenza fiscale negli EAU ha qualche impatto sulle agevolazioni usufruite per acquisto prima casa?
9- Al termine del periodo di distacco per trasferire nuovamente la residenza fiscale in Italia c’è bisogno di qualche procedura o requisito particolare?
10- In che sede e quando devo dimostrare che la mia residenza è stata trasferita negli EAU?
La ringrazio anticipatamente per la disponibilità
Piero
Egregio signor Piero,
La ringrazio molto per i complimenti.
In merito alle sue richieste cercherò di risponderle in modo sintetico.
1. Il distacco in Paesi extracee, è disciplinato dalla legge 398/1987, che prevede un’autorizzazione. Al momento in cui si ottiene, l’attività lavorativa viene necessariamente svolta presso il Cliente (Società distaccataria). Nei confronti del datore di lavoro distaccante, rimane l’onere della prestazione (pagamento della retribuzione) e del versamento dei contributi.
2. Se c’è distacco, non è possibile risolvere il rapporto con la società originaria. Di solito c’è un contratto di distacco, dove le parti definiscono il trattamento da riconoscersi durante il periodo.
3. Non conosco la tassazione negli EAU (in molti di questi Paesi non c’è). Lei confonde la trasferta con il distacco, sono due istituti completamente diversi. In caso di distacco si versano le imposte in Italia sulle retribuzioni convenzionali, se si configurano i requisiti previsti dal comma 8bis dell’articolo 51 del Tuir.
4. La retribuzione convenzionale, si applica in base alle disposizioni contenute nell’articolo 4 della legge 398/1987. Secondo le disposizioni ministeriali non tiene conto della “indennità estera”.
5. In caso di distacco il datore di lavoro deve versare i contributi all’Inps, determinati secondo le regole previste per i Paesi extracee privi di accordo e determinati sempre sulle già citate retribuzioni convenzionali, ex lege 398/1987.
6. Ritengo di si, faccia però attenzione che con ogni probabilità, lei va in un Paese “black list” (articolo 2 comma 2-bis del Tuir). In tal caso è lei che deve provare di non essere più residente in Italia.
7. Si c’è un accordo bilaterale contro le doppie imposizioni, del 1995.
8. Ritengo di no, avere una casa in Italia non pregiudica la residenza fiscale.
9. Certo, deve iscriversi nell’anagrafe del Comune italiano, e spostare nuovamente il suo centro di interessi in Italia.
10. Lo dovrà dimostrare in caso di accertamento.
Con i migliori saluti.
Luigi Rodella