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Disabili spese DEDUCIBILI e spese DETRAIBILI chiarimenti importanti

cptarcher

Utente
Salve,
A seguito di una sanzione già ricevuta da parte della Agenzia delle Entrate per aver inserito nel modello 730 degli anni passati erroneamente le spese detraibili e deducibili avendo un figlio disabile sto studiando da giorni le istruzioni e le varie circolari da parte delle agenzie delle entrate che non risolvono tutti i miei dubbi mi spiego..
Nelle spese detraibili è chiaramente indicato che possono essere inserite anche le spese per fisioterapia logopedia e quant'altro ma allo stesso tempo nel rigo E25 ovvero nella parte dedicata alle spese deducibili è ugualmente scritto che anche se sono spese mediche generiche e specifiche è possibile portare in deduzione le spese di riabilitazione ora vi chiedo se per un disabile la fisioterapia deve essere portata in detrazione o in deduzione parimenti la logopedia e ogni altro intervento riabilitativo in senso lato sul disabile.
Grazie
 
per un disabile

che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

le porti in deduzione.
 
Ti ringrazio pluto,
ma visto che l'Agenzia mi ha multato proprio perché avevo portato in deduzione le spese per :

logopedia
fisioterapia
riabilitazione fatta da una neuropsicomotricista

ed ovviamente..purtroppo è disabile grave con legge 104, mi daresti i riferimenti o le circolari a cui fai riferimento?
Così le lascio 'agli atti' se e quando arriverà la nuova contestazione..:mad:
 
perchè ti abbiano sanzionato non lo so

sta di fatto che le spese generiche e di assistenza specifica sono deducibile dal reddito ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera b) del TUIR

Art. 10 (Oneri deducibili)
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
.....
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresi', rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;



Agenzia delle Entrate - Agevolazioni per persone con disabilità - Deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica

Agevolazioni su spese per servizi domestici, assistenza personale, assistenza specifica
 
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