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dis-coll e requisiti

fi$co

Utente
nella circolare inps vengono elencati i requisiti per la dis-coll:
-essere disoccupato
-tre mensilità di contributi nel 2014
-un mese di contributi nel 2015 oppure un contratto a progetto di minimo un mese o che comunque abbia generato uno stipendio tale da ipoteticamente coprire il versamento di un mese di contributi.
per favore chi è piu esperto può confermare ?
 
Precisazione:

riguardo le tre mensilità:

il requisito di almeno 3 mensilità vanno ricercate nel periodo dal 1 Gennaio 2014 ( anno solare precedente la data di cessazione della collaborazione e la data di cessazione ad esempio il 30 Aprile 2015;

riguardo il requisito contributivo ovvero reddittuale:

importo mensile contributivo = a 398,02;

importo reddituale almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione = a 647,83.

Ulteriore requisito è necessaria l'iscrizione esclusiva alla gestione separata.
 
grazie domenico,non so se sei un consulente del lavoro o commercialista, ma vedendo i tuoi messaggi, di sicuro sei molto informato
ponendo un esempio per l'ultimo requisito: su tre stipendi da gennaio 2015 al 31 marzo 2015 con un contratto a progetto ,che ovviamente superano la cifra che dicevi, ma senza la presenza di contributi pagati nella gestione separata...si rientra nella dis-coll ?
 
Salve fi$co, come già scritto in altra occasione nel forum, non sono un consulente del lavoro ( ne commercialista), tuttavia mi occupo di vertenze di lavoro, in aziende da 50 e fino a 200 dipendenti.

Nello specifico mi occupo della c.d. fase preparatoria della vertenza cioè nella raccolta degli elementi-documenti relativi alla natura della stessa ( vertenza) è stabilire la fondatezza della domanda.
Detto in atri termini, se il fatto denunciato possa violare un diritto contrattuale ovvero legislativo del lavoratore.
Una volta appurata l'inesistenza di cause preclusive, assieme all'avvocato giuslavorista con cui collaboro, si valuta oneri, rischi e prospettive delle procedure che si potrebbero attivare.

In questo caso si tenta di accertare la possibilità di un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro, in caso negativo, solo successivamente si passa al procedura giudiziale.

Riguardo la domanda “[U]senza la presenza di contributi pagati nella gestione separata...si rientra nella dis-coll[/U]?, la risposta è negativa, in mancanza di contribuzione versata nella gestione separata ( purtroppo) non si applica il c.d. principio di automaticità ( come nel caso di lavoro dipendente) delle prestazioni ( art.2116 c.c.).

Saluti domenico.
 
ma il punto tre della dis-coll dice proprio quello: in alternativa ai contributi versati del 2015, aver un contratto a progetto di retribuzione pari almeno a ....
ora leggo l'articolo 2116
 
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