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Diritto di recesso socio SRL (ex dipendente)

Ciao a tutti,

Sono socio di una SRL dal Gennaio 2001 e fino a Dicembre 2007 sono stato anche un dipendente della società. Dopo la mia uscita dall'azienda, ho manifestato ufficiosamente l'intenzione di cedere le mie quote ai 5 soci rimanenti ricevendo in cambio qualche timida promessa di un possibile accordo. Ad oggi purtroppo quelle timide promesse sono rimaste tali ed io mi ritrovo ancora quelle quote societarie nel portafoglio. Andando a rileggere l'atto costitutivo non ho trovato nessun riferimento specifico a clausole rescissorie, per cui immagino che in questo caso valgano quelle generali previste dalla legge, tra le quali non mi sembra ci sia niente che mi permetta di arrogarmi del diritto di recesso. Mi è sembrato di capire che la certezza di questo diritto mi verrebbe garantita dalla durata per un tempo indeterminato della società, ma ahimè neanche questo è il mio caso essendo la SRL di durata fino a Dicembre 2050. Potendo però definire la durata di questa società come un tempo eccessivamente protratto che si pone ai limiti dell'aspettativa media di vita (nel 2050 avrò 80 anni), la mia domanda è: si potrebbe ritenere questa SRL come avente una durata indeterminata per effetto della quale potrei avvalermi del diritto di recesso ad nutum? Grazie in anticipo a tutte le persone che mi offriranno il loro consiglio in merito.
 
non credo che possa essere accampata questa motivazione per il recesso.
sappi che quando trasferirai le quote sarai soggetto ad una plusvalenza eventualmente accertabile dall'agenzia delle entrate. ti segnalo l'eventualità di utilizzare l'agevolazione prevista dalla rivalutazione della quota, che potrebbe aiutarti a trasferire al meglio le tue quote.
ciao
 
L'argomento interessava anche me è sono andato a rivederlo .. Segnalo che in tema di srl l'art. 2473 c.c. attribuisce al socio il diritto di recesso "ad nutum" soltanto nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato; è invece l'art. 2285 c.c., in tema di società di persone, che consente al socio di recedere non solo quando la società è a tempo indeterminato ma anche quando questa ha una durata maggiore rispetto all'aspettativa di vita dei soci. Questo distinguo pare avere il suo peso anche in giudizio (al proposito una sentenza del Tribunale di Brescia, anno 2006, che in un caso simile a quello prospettato non ha ritenuto applicabile in via analogica alla srl l'art. 2285 c.c.).
 
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