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Diritto di deduzione ritenute subite in assenza di certificazione

BARBARA69

Utente
Ciao a tutti,

lavoro per uno Studio Legale e volevo chiedere quanto segue; dovendo provvedere ad un lavoro di cernita delle certificazioni ricevute e dovendo fare un controllo con quelle che dovrei ricevere... volevo appunto chedere se secondo Voi in assenza di certificazioni perche' non inviate dal nostro cliente o addirittura in assenza del versamento della ritenuta appunto da parte di quel cliente io ho tutto il diritto di considerarla tra le ritenute subite e dedurmelo conseguentemente in Unico.

Spero che mi possiate rispondere.
 
Riferimento: Diritto di deduzione ritenute subite in assenza di certificazione

Ciao a tutti,

lavoro per uno Studio Legale e volevo chiedere quanto segue; dovendo provvedere ad un lavoro di cernita delle certificazioni ricevute e dovendo fare un controllo con quelle che dovrei ricevere... volevo appunto chedere se secondo Voi in assenza di certificazioni perche' non inviate dal nostro cliente o addirittura in assenza del versamento della ritenuta appunto da parte di quel cliente io ho tutto il diritto di considerarla tra le ritenute subite e dedurmelo conseguentemente in Unico.

Spero che mi possiate rispondere.

si, ne hai tutto il diritto checchè ne dica la cassazione (dopo quella stupida sentenza ne sono uscite altre favorevoli al contribuente, tra cui questa:
Ritenuta d'acconto scomputata al contribuente anche in assenza di certificazione:
CTR Puglia

Con Sentenza n. 48/2008, la Commissione tributaria regionale Puglia ha stabilito
che nel caso in cui il sostituto d'imposta non rilasci la certificazione
attestante le ritenute operate a titolo di acconto, il contribuente potrà, qualora
dimostri con idonea documentazione (copia delle parcelle e delle relative rimesse
bancarie) di aver ricevuto il compenso spettante al netto della ritenuta fiscale,
scomputare tali somme dall'imposta dovuta.

La Ctr, nell'accogliere il ricorso del contribuente, si è espressa (la decisione è
in manifesto disaccordo con l'orientamento della Cassazione, Sentenza n.
14033/2006), a tutela del diritto del contribuente a non essere assoggettato ad un
doppio prelievo fiscale sullo stesso compenso, nel caso in cui il committente si
sia reso inadempiente del versamento della ritenuta nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria.)

devi dimostrare di aver percepito il netto
copia fattura con allegato copia assegno o copia bonifico o ricevuta bancaria
ciao
 
Riferimento: Re Ad Alberto diritto di deduzione su ritenute non certificate

Grazie mille Alberto speravo mi rispondesse Lei !!!!

Di nuovo saluti!!!

Barbara
 
Riferimento: Re Ad Alberto diritto di deduzione su ritenute non certificate

per farti felice e rassicurarti.....!!!
confermo quanto detto da alberto...
spero di nn offenderti...ciao!
 
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