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dipendente non vuole dare dimissioni al caf

scusate ma un dipendente che in pratica ha dato le dimissioni in quanto non viene piu a lavoro, ma non vuole andare al caf a comunicarle perche non ha tempo, la ditta come si deve comportare??

non potendo comunicare al centro impiego le dimissioni, deve per forza fare il licenziamento??

grazie
 
Come è noto, le dimissioni per essere valide devono essere presentate con il modulo on line, fintanto che questo non accade non può essere considerato dimissionario.

A mio parere, è necessario procedere con un licenziamento c.d disciplinare preceduto osservando quanto previsto dalla Legge 300 ovvero secondo la normativa prevista dal ccnl applicato, contestando l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro.

Non trovo alternativa.
 
Ultima modifica:
il dipendente ha firmato le dimissioni, ma si rifiuta di andare al caf perche non ha tempo, non vuole procedere con le "dimissioni volontarie"!!
 
si lo so..
ma la ditta non sa come risolvere questo problema, non vuole fare il licenziamento e vuole che il dipendente faccia le dimissioni nel corretto modo..
 
Il datore di lavoro prenda coscienza, il ministero ( risposta nr.33) sull'argomento è stato chiaro:

33. Se il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e, nonostante i solleciti, non compila la prevista procedura online, il datore di lavoro come si deve comportare?

Le dimissioni vanno rassegnate esclusivamente con il modello introdotto dal DM 15 dicembre 2015. Diversamente il datore di lavoro dovrà rescindere il rapporto di lavoro.
 
Certamente, tuttavia uno spassionato suggerimento, se sei tu che ti devi occupare della cosa avrai cura di attivare la procedura che è stata indicata in precedenza, contestazione - giustificazione del dipendente e successiva lettera di licenziamento.
 
grazie per il consiglio ma con il dipendente la ditta non ha piu rapporti
il dipendente ha lasciato il lavoro firmando la lettera di dimissioni e non si è piu presentato
 
Tutto questo non assume alcuna importanza, come stabilito dalla norma, “la data di effettiva decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro è quella che risulta dalla comunicazione obbligatoria. In assenza di tale comunicazione, il rapporto di lavoro risulta ancora in essere. Tali informazioni sono messe a disposizione delle direzioni territoriali del lavoro che riceveranno notifica delle comunicazioni di dimissioni/risoluzione consensuale non seguite da comunicazione obbligatoria.”

Per quanto sopra, tenuto conto del comportamento del lavoratore, per quanto mi riguarda, prudenzialmente, avrei sollecitato ( con lettera r/r) quest'ultimo alla convalida delle dimissioni tramite la modulistica online, osservando che in mancanza si procederà al licenziamento per assenza ingiustificata.

Saluti domenico
 
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