Ha ragione il patronato, ma.. con un ma.
A mio avviso questo vale in generale ( riporto il messaggio Inps a oggetto: Indennità di mancato preavviso. Rinuncia. Decorrenza delle indennità di disoccupazione e di mobilità), ma ritengo non applicabile nella fattispecie di dimissioni della lavoratrice madre.
Si presenti (o chieda che le sia fissato un appuntamento tramite call center) agli sportelli dell'Inps, chieda di parlare con il funzionario che segue le pratiche relative all'argomento.
Permetta una domanda, perchè fa riferimento ai 90 gg ( dimissioni) e non invece come dovrebbe ai 120 gg ( licenziamento).
Saluti domenico
INPS Roma, 23 novembre 2012
D.C. Prestazioni a sostegno del reddito
Ufficio: Direzione Messaggio N. 19273
Oggetto: Indennità di mancato preavviso. Rinuncia. Decorrenza delle indennità di disoccupazione e di mobilità.
Premessa
A seguito di segnalazioni pervenute dalle Strutture territoriali relative a incertezze operative riguardanti le tematiche indicate in oggetto, si richiamano i seguenti riferimenti e si forniscono gli opportuni chiarimenti.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
L'art. 73 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito nella l. 6 aprile 1936 n. 1155, prevede che “ Qualora all’assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, l’indennità per disoccupazione è corrisposta dall’ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennità per mancato preavviso…”.
La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 29237/2011 ha affermato che detta disposizione legislativa fissa la decorrenza della indennità disoccupazione a partire dalla fine del periodo di preavviso solo se la relativa indennità sostitutiva sia stata effettivamente corrisposta dal datore, mentre in caso di mancata erogazione di tale indennità, e a prescindere dal fatto che il lavoratore ne avesse diritto o meno nei confronti del datore di lavoro, non opera il differimento del pagamento della prestazione previdenziale fino alla scadenza del periodo di preavviso non lavorato. (Identico orientamento è stato adottato per l’indennità di mobilità, v. sent. Cass. n. 3836/2012).
La stessa Corte ha inoltre configurato come rinunciabile l’indennità di mancato preavviso, purché risultante da atti formali espliciti ( es. atto scritto di rinuncia del lavoratore, verbale di conciliazione, accordo tra le parti ), considerandola rientrante fra i cosiddetti diritti disponibili.
Indicazioni operative
Alla luce dei riferimenti che precedono, la decorrenza, tanto dell’Indennità di disoccupazione che dell’indennità di mobilità, subirà il differimento, ex art. 73 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, all’ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliata a giornate solo nei casi in cui detta indennità sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro (Cass. n. 29237/2011 e Cass. n. 3836/2012). Nei casi, invece, in cui essa non sia stata corrisposta anche a seguito di rinuncia, la decorrenza delle predette indennità farà riferimento ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di presentazione della domanda di prestazione.
Il Direttore Centrale
Luca Sabatini