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Dimissioni contratto di somministrazione tempo determinato

Buonasera,

attualmente ho un lavoro a tempo determinato in somministrazione.

Laddove volessi dare le dimissioni/recedere anticipatamente sul contratto stipulato con l'agenzia interinale è indicata l'applicazione di una penale, come da art. 38 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro:

In caso di risoluzione anticipata del rapporto da parte del lavoratore rispetto alla data di scadenza prevista nel contratto iniziale o nelle successive proroghe, è stabilita una penalità di risoluzione in capo allo stesso; tale penalità viene calcolata in 1 giorno ogni 15 di missione residua non ancora effettuata, per un massimo di:- 7 giorni per il gruppo C;- 10 giorni per il gruppo B;- 20 giorni per il gruppo A. Tale disposizione non si applica alle risoluzioni che si verificano nei primi 15 giorni del rapporto di lavoro. In caso di comunicazione preventiva del recesso anticipato, in misura pari al numero di giornate di penale imputabili, la stessa non viene applicata
.

Oltre all'eventuale penale, potrebbero esserci anche pretese di qualche tipo, nei miei confronti, da parte della società utilizzatrice?

Il fatto che, dal punto di vista della retribuzione, sia applicato il CCNL dell'utilizzatore non ha nulla a che vedere con quanto da considerare per le eventuali dimissioni, corretto?
 
Buonasera,

attualmente ho un lavoro a tempo determinato in somministrazione.

Laddove volessi dare le dimissioni/recedere anticipatamente sul contratto stipulato con l'agenzia interinale è indicata l'applicazione di una penale, come da art. 38 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro:

In caso di risoluzione anticipata del rapporto da parte del lavoratore rispetto alla data di scadenza prevista nel contratto iniziale o nelle successive proroghe, è stabilita una penalità di risoluzione in capo allo stesso; tale penalità viene calcolata in 1 giorno ogni 15 di missione residua non ancora effettuata, per un massimo di:- 7 giorni per il gruppo C;- 10 giorni per il gruppo B;- 20 giorni per il gruppo A. Tale disposizione non si applica alle risoluzioni che si verificano nei primi 15 giorni del rapporto di lavoro. In caso di comunicazione preventiva del recesso anticipato, in misura pari al numero di giornate di penale imputabili, la stessa non viene applicata
.

Oltre all'eventuale penale, potrebbero esserci anche pretese di qualche tipo, nei miei confronti, da parte della società utilizzatrice?

Il fatto che, dal punto di vista della retribuzione, sia applicato il CCNL dell'utilizzatore non ha nulla a che vedere con quanto da considerare per le eventuali dimissioni, corretto?

Salve, confermo, l'utilizzatore non ha nulla da pretendere.

Saluti
 
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