il primo comma dell'art. 2385 stabilisce la immediata efficacia delle dimissioni di un consigliere se rimane in carica la maggioranza.
il fatto formale di dare pubblicità alle dimissioni entro 30gg non inficia tale decorrenza, ma è soltanto un obbligo di natura civilistico-aziendale che nulla toglie alla volontà unilaterale del soggetto che non intende proseguire nell'attività gestoria, ancora di più se la sua figura è numerica e non delegata.
tant'è che per il citato articolo, l'attività gestoria non viene compromessa sussistendo, comunque, un organo atto a deliberare in quanto maggioritario. diverso approccio va preso circa le operazioni che gli amministratori rimanenti, seppure maggioritari, possono eseguire a favore della società e durante la vacazio del membro dimissionario. tale previsione è solitamente delegata alle previsioni di statuto e giurisprudenza consolidata "consiglia" unicamente operazione di carattere ordinario.
così il Fabrizi che cita alcune sentenze ed anche la Corte dei Conti con determinazione 78/2002 sul caso Rai.