Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Dimissioni consigliere

R

Roberta

Ospite
La presente per chiederVi se un Consigliere del Consiglio di amministazione per dare le sue dimissioni deve richiedere la convocazione dell'assemblea o può semplicemente spedire una raccomandata con la sue dimissioni al Presidente del Consiglio?

Grazie
 
se ci sono sindaci revisori, è a loro che si danno le dimissioni.
infatti è il presidente del collegio sindacale che comunica le dimissioni alla cciaa.
non serve assemblea, comunque.
 
La comunicazione và comunque fatta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale.

B.L.
 
giusto ... mi ero spiegato male.
comunque occorre precisare che queste diventano opponibili a terzi solo dopo la cancellazione della carica alla cciaa ... prima, è come se fossero sempre in carica (almeno sotto l'aspetto della responsabilità).
 
se rimane in carica la maggioranza del consiglio, le dimissioni hanno effetto immediato.
 
certo ... ma non sono opponibili a terzi, che non ne sono a conoscenza dato che non è pubblicizzato.
a meno che l'amministratore non dimostri che il terzo ne era a conoscenza ... con onere della prova a carico dell'amministratore.
 
il consigliere da le dimissioni e lo comunica al presidente del c.d.a. e (se c'è) al presidente del collegio sindacale.
Poi la "palla" passa all'assemblea...che prende atto delle dimissioni e delibera in merito alla sua sostituzione o alla sostituzione dell'intero consiglio.
 
... e comunque le dimissioni devono essere comunicate alla cciaa entro 30 giorni.
 
il primo comma dell'art. 2385 stabilisce la immediata efficacia delle dimissioni di un consigliere se rimane in carica la maggioranza.
il fatto formale di dare pubblicità alle dimissioni entro 30gg non inficia tale decorrenza, ma è soltanto un obbligo di natura civilistico-aziendale che nulla toglie alla volontà unilaterale del soggetto che non intende proseguire nell'attività gestoria, ancora di più se la sua figura è numerica e non delegata.
tant'è che per il citato articolo, l'attività gestoria non viene compromessa sussistendo, comunque, un organo atto a deliberare in quanto maggioritario. diverso approccio va preso circa le operazioni che gli amministratori rimanenti, seppure maggioritari, possono eseguire a favore della società e durante la vacazio del membro dimissionario. tale previsione è solitamente delegata alle previsioni di statuto e giurisprudenza consolidata "consiglia" unicamente operazione di carattere ordinario.

così il Fabrizi che cita alcune sentenze ed anche la Corte dei Conti con determinazione 78/2002 sul caso Rai.
 
parliamo e non ci capimm ...
hai ragione per i rapporti interni alla società ... ma quando rammento i lfatto che le dimissioni siano opponibili a terzi ...

"nei rapporti esterni le dimissioni operano soltanto a partire dall'iscizione nel registro delle imprese"

così il memento pratico ipsoa-francis-lefebvre "società commerciali" anno 2005 pag.341 punto 2257.
 
Alto