l'art. 10 n. 18 da te giustamente menzionato è stato rivisitato da un decreto del maggio 2002 che modifica in senso estensivo il regime di esenzione da iva; quindi niente aliquota normale 20% ma esenzione; ricorda però che il codice atecofin deve soprattutto ricondursi alla tua qualifica professionale, che accompagnerà la prestazione sanitaria oltre la configurazione prettamente fiscale: occorre quindi che tu come professionista sanitario possa stilare una diagnosi e conseguentemente la cura. ti dico questo in quanto è il tuo REQUISITO SOGGETTIVO che accompagnato dalla tipologia di prestazione, confermerà nell'insieme la giusta esenzione, contrastata invece se la tua non fosse figura veramente professionale. ciao.