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Dichiarazione redditi ultratardiva, contenzioso

Salve, un mio nuovo assistito ha ricevuto una cartella esattoriale per liquidazione IRES ex art. 36 bis. La liquidazione dell'imposta iscritta a ruolo si riferisce, tuttavia, all'UNICO S.C. trasmesso con un ritardo oltre i 90 gg, (non dal sottoscritto!!!) dunque da considerarsi OMESSO.
Impugnata tempestivamente la cartella, a giorni si discuterà il ricorso. Da premettere che il ricorso fà leva sulla mancanza di invio (accertato) da parte del'ADE dell'avviso bonario prodromico (comunicazione di irregolarità).
Chiedo: è possibile che sia stata liquidata - automaticamente ex art. 36 bis - una dichiarazione dei redditi cd. omessa?
Non solo, ma l'ADE ha anche effettuato sgravi in autotutela riducendo sensibilmente l'iscrizione a ruolo.
E' possibile, anche, alla luce dei fatti (sgravi in autotutela), non considerare un eventuale accertamento (secondo me dovuto) da parte dell'Ufficio?
Io credo che l'adita CTP dichiari nulla la cartella e rimandi all'Ufficio gli atti per il conseguente accertamento (cfr art. 41 DPR 600).
Qualcuno è in grado di fornirmi qualche gradito e competente contributo?
Grazie.
 
Riferimento: Dichiarazione redditi ultratardiva, contenzioso

Salve, un mio nuovo assistito ha ricevuto una cartella esattoriale per liquidazione IRES ex art. 36 bis. La liquidazione dell'imposta iscritta a ruolo si riferisce, tuttavia, all'UNICO S.C. trasmesso con un ritardo oltre i 90 gg, (non dal sottoscritto!!!) dunque da considerarsi OMESSO.
Impugnata tempestivamente la cartella, a giorni si discuterà il ricorso. Da premettere che il ricorso fà leva sulla mancanza di invio (accertato) da parte del'ADE dell'avviso bonario prodromico (comunicazione di irregolarità).
Chiedo: è possibile che sia stata liquidata - automaticamente ex art. 36 bis - una dichiarazione dei redditi cd. omessa?
Non solo, ma l'ADE ha anche effettuato sgravi in autotutela riducendo sensibilmente l'iscrizione a ruolo.
E' possibile, anche, alla luce dei fatti (sgravi in autotutela), non considerare un eventuale accertamento (secondo me dovuto) da parte dell'Ufficio?
Io credo che l'adita CTP dichiari nulla la cartella e rimandi all'Ufficio gli atti per il conseguente accertamento (cfr art. 41 DPR 600).
Qualcuno è in grado di fornirmi qualche gradito e competente contributo?
Grazie.

è difficile risponderti così senza aver esaminato la documentazione e quindi posso risponderti a braccia.
evidentemente la dichiarazione prodotta oltre essere tardiva esponeva un debito ires non assolto. sai bene che la dichiarazione ultratardiva costituisce titolo per le imposte emergenti e l'amministrazione ha iscritto a ruolo le imposte. non vedo nullità della iscrizione a ruolo, e per quanto riguarda l'accertamento ai sensi dell'art.41 esso rimane in piedi, ma secondo me esula dalla iscrizione a ruolo effettuata non essendoci in alcun modo corrispondenza biunivoca.
saluti .
 
Riferimento: Dichiarazione redditi ultratardiva, contenzioso

Esprimo dubbi sulla prodromicità dell'avviso bonario e quindi ritengo legittima l'iscrizione a ruolo in assenza di avviso bonario. In questo caso però avrei fatto particolarmente attenzione alla motivazione dell'atto, visto che in tal caso la cartella assume la duplice veste di atto di accertamento e atto di riscossione.
In riferimento all'accertamento ex art. 41 DPR 600/73 sono d'accordo con Giuseppe, l'ufficio vi può ricorrere senza che gli venga ordinato dal giudice (????) ed entro i termini stabiliti dalla legge.
Ciao.
 
Riferimento: Dichiarazione redditi ultratardiva, contenzioso

Grazie per le risposte.
GENTILISSIMI.
Evidenzio solo che la normativa obbliga (è un obbligo sanzionato) l'Ufficio ad inviare preventivamente al contribuente la comunicazione di irregolarità, prima dell'iscrizione a ruolo e della successiva emissione della cartella esattoriale.
Sono nulli,infatti, tutti gli atti che non rispettano tale procedura.
Ad ogni modo, c'è sempre il dubbio riguardante la liquidazione ex articolo 36 bis DPR 600 di una dichiarazione cosidetta omessa.
Se la dichiarazione è omessa e, dunque, giuridicamente inesistente, l'atto di "accertamento automatico" non ha legale efficacia, in quanto fondato di di un atto nullo.
Siamo in presenza, secondo me, di un "mostro giuridico".
 
Riferimento: Dichiarazione redditi ultratardiva, contenzioso

...
Evidenzio solo che la normativa obbliga (è un obbligo sanzionato) l'Ufficio ad inviare preventivamente al contribuente la comunicazione di irregolarità, prima dell'iscrizione a ruolo e della successiva emissione della cartella esattoriale.
Sono nulli,infatti, tutti gli atti che non rispettano tale procedura...

si, certo, ma la stessa norma (art. 6, comma 5, L. 212/2000) prescrive l'obbligatorietà della comunicazione di irregolarità preventiva solo "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" e, nel caso di specie, è dubbio che si verifichi tale eventualità.

Ciò detto, bene hai fatto a denunciare il mancato invio della comunicazione preventiva di irregolarità e bene fai a sostenere che, nel caso di specie, doveva essere inviata: si chiama strategia processuale e noi stiamo dalla parte del contribuente mica dell'AdE (non è però scontato che il Giudice la pensi nella stesso modo ... occorre convincerlo e mica è facile :( )

Ad ogni modo, c'è sempre il dubbio riguardante la liquidazione ex articolo 36 bis DPR 600 di una dichiarazione cosidetta omessa.

ma sai la dichiarazione omessa comunque costituisce titolo per la riscossione delle imposte ivi indicate e non versate (art. 2, comma 7, DPR 322/1998), pertanto non mi sentirei di affermare che la liquidazione automatizzata effettuata ex art. 36-bis, DPR 600/1973 è tout court illegittima ...

piuttosto, scrivi che alcune somme sono state già annullate in sede di autotutela e allora non è questa la migliore prova che vi erano elementi di incertezza sulla dichiarazione tali da legittimare il preventivo invio della comunicazione di irregolarità ? (si lo so come tesi è un po' tirata ... ma il ricorso occorre vincerlo in qualche modo ...)

Se la dichiarazione è omessa e, dunque, giuridicamente inesistente, l'atto di "accertamento automatico" non ha legale efficacia, in quanto fondato di di un atto nullo.
Siamo in presenza, secondo me, di un "mostro giuridico".

nulla vieta che l'ufficio compia un accesso per acquisire informazioni ed effettuare un accertamento vero e proprio (credo che dipenda anche dalle cifre in gioco). In ogni caso, vedo quasi certa l'irrogazione di un'ulteriore sanzione per omessa presentazione della dichiarazione (sanzione comunque definibile con il pagamento del quarto dell'importo irrogato).
 
Riferimento: Dichiarazione redditi ultratardiva, contenzioso

Grazie kob, le tue osservazioni sono calzanti e competenti.
Il ricorso per questo "pasticcio" è stato elaborato, ovviamente, considerando tutto. Le esposizioni, nei motivi, hanno evidenziato gli elementi di "dubbio" su cui si fondano le rivendicazioni di "legittimità"; tra l'altro l'ADE - in autotutela - ha riconosciuto degli errori e ridotto l'originaria pretesa tributaria.
Quindi le resistenze legali ci sono tutte! E sono valide e fondate sotto il profilo di legittimità
Ad ogni modo, ciò che intendo sottoporre a tutti è proprio questa peculiare situazione che, a mio avviso, è un'anomalia.
Se la dichiarazione ultratardiva (oltre i 90 gg.) si considera omessa, è, agli effetti di legge atto inesistente. E' vero che costituisce titolo per riscuotere l'imposta, ma questo assunto mal si concilia con i presupposti del controllo automatico art. 36 bis DPR 600.
Tra l'altro, giova evidenziare, questa dichiarazione ultratardiva non evidenzia imposte. L'Ufficio ha iscritto a ruolo dei propri errori (perdite degli anni precedenti) che, poi, sono sati parzialmente riconosciuti e sgravati.
Insomma, ciò che mi preme sottolineare è il principio tributario: una dichiarazione inesistente non può essere oggetto di un controllo automatico ex art. 36 bis DPR 600 (quindi di competenza di un software), ma solo di una conseguente attività di accertamento.
Su questo punto, la dottrina si divide è non c'è norma né giurisprudenza.
Questo ricorso, probabilmente, costituirà la prima fonte giurisprudenziale per definire i principi di certezza e di oggettiva determinabilità.
Che ne dite? Interessante?
 
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