In primo luogo occorre verificare se l'eventuale regolamento comunale prevede termini diversi e modelli diversi, o comunicazione in luogo della dichiarazione.
Quindi i comuni han facoltà di sbizzarrirsi come vogliono.
In via generale, secondo le disposizioni dell’art. 10 del D. Lgs. n. 504/1992, il termine di presentazione della dichiarazione Ici si individua per rinvio al termine fissato per la dichiarazione dei redditi.
Ne deriva che tale termine varia in relazione alle modalità con le quali il soggetto passivo Ici presenta la propria dichiarazione dei redditi:
· 30 aprile, ovvero 15 giugno, se il contribuente presenta il modello 730 mediante sostituto d’imposta o Caf;
· 31 luglio, se la dichiarazione è presentata in banca o in posta;
· 31 ottobre, se la dichiarazione è presentata telepaticamente.
Nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi telematica, per obbligo o per scelta del contribuente, quest’ultimo avrà diritto al maggior termine (31.10) anche per la presentazione della dichiarazione Ici.
ciao