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DICH. IVA AUTONOMA

E

elisa

Ospite
Una srl che apre la partita iva nel corso del 2006, deve presentare la dichiarazione iva in forma autonoma o unificata?
grazie.
 
Ti copio e incollo
La dichiarazione Iva autonoma
La maggior parte dei contribuenti Iva è tenuta a presentare la dichiarazione annuale nell'ambito del modello Unico.
L'articolo 3, comma 1, del Dpr n. 322/1998, infatti, prevede nei confronti dei contribuenti tenuti alla presentazione di almeno due dichiarazioni tra quelle previste ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'Irap, l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale unificata.
Ci sono, però, delle ipotesi piuttosto residuali in cui non è consentito presentare la dichiarazione annuale Iva nell'ambito della dichiarazione unificata, ma la stessa deve essere presentata in via autonoma.
Il medesimo articolo 3 del Dpr n. 322/1998 individua espressamente alcune ipotesi in cui non è possibile presentare la dichiarazione unificata e, conseguentemente, sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva in via autonoma che riguardano:

le società di capitali e gli enti soggetti a Irpeg con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare. Ai fini Iva il periodo d'imposta oggetto della dichiarazione annuale è in ogni caso coincidente con l'anno solare
le società e gli enti che hanno partecipato nell'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione alla particolare procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo prevista dall'articolo 73, ultimo comma, del Dpr n. 633/1972. L'adesione a tale particolare procedura comporta, infatti, l'obbligo di trasferire al gruppo le risultanze (sia debitorie che creditorie) delle liquidazioni periodiche Iva effettuate da ciascun soggetto partecipante. Ne consegue l'impossibilità per le società e gli enti che hanno aderito alla particolare procedura in esame, di disporre del proprio debito o credito Iva che troverà invece compensazione nell'ambito della liquidazione Iva relativa all'intero gruppo. Per i soggetti che si avvalgono della procedura prevista dal citato articolo 73, sono previste particolari modalità di presentazione e compilazione della dichiarazione annuale che rendono necessaria la presentazione della stessa in via autonoma.
Sono poi previste altre ipotesi in cui la dichiarazione Iva deve essere presentata in via autonoma, ipotesi che derivano dalle specifiche modalità di applicazione e assolvimento dell'imposta che non trovano corrispondenza nell'ambito della disciplina propria delle imposte sui redditi. Si tratta, in particolare:

della dichiarazione annuale presentata dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore per conto del soggetto sottoposto alla procedura concorsuale, per ogni periodo d'imposta fino alla chiusura della procedura stessa
della dichiarazione annuale dei soggetti non residenti che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva in Italia e si avvalgono di un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del Dpr n. 633 del 1972 ovvero si sono identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter dello stesso decreto. Le operazioni effettuate da tali soggetti non assumono rilevanza ai fini dell'imposte sui redditi, quindi non sorge l'obbligo di presentazione della relativa dichiarazione
della dichiarazione annuale di particolari soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi (ad esempio, venditori porta a porta).


Emilia
 
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