tempo fa era uscita questa:
"Autore: alberto (---.pool80182.interbusiness.it)
Data: 16-Apr-2004 10:48
vedi se rientri in queste ipotesi..
Risoluzione del 09/01/2004 n. 3
Oggetto:
Deducibilita' dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro delle spese di partecipazione alla gestione di nidi e micro-nidi presenti nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 70, comma 6, della legge n. 448, del 28 dicembre 2001
testo:
Con la nota a margine la Direzione Regionale delle Entrate per la ....... ha trasmesso l'istanza presentata da codesta organizzazione, volta a conoscere se le deduzioni dall'IRPEF previste per i genitori e per i datori di lavoro, relativamente alle spese sostenute per la partecipazione alla gestione di nidi aziendali, di cui all'art. 70, comma 6, della legge n. 448,
del 28 dicembre 2001 (Finanziaria 2002), spettino anche nell'ipotesi in cui i nidi siano gestiti dai Comuni in forma indiretta, ossia avvalendosi di soggetti esterni sulla base di convenzioni.
A codesta confederazione aderiscono numerose cooperative sociali, di cui
alla legge n. 381/91, che operano esercitando attivita' di carattere socio-assistenziale in relazione alla gestione di asili nido.
In qualita' di associazione sindacale e di categoria, codesta confederazione ha quindi presentato la richiesta di parere, ai sensi della circolare n. 99/E, del 18 maggio 2000, poiche' interessata a conoscere se le deduzioni in argomento spettino anche nell'ipotesi in cui la gestione dei nidi aziendali sia affidata, tramite accordi, convenzioni o contratti, alle cooperative sociali associate operanti nel settore.
Al riguardo, la scrivente ritiene opportuno richiamare la normativa vigente in materia, recata dall'art. 70, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), e dall'art. 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003).
In particolare, l'art. 70, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n.448, prevede la deducibilita' dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro nella misura prevista dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 maggio 2002, attuativo della medesima.
Tale ultimo Decreto, all'art. 1 fissa in una misura pari a 2.000,00 euro la deducibilita' consentita per ciascun bambino ospitato nei nidi (comma 1), e prevede che la deduzione "spetta esclusivamente con riferimento ai micro-asili e ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti dal comune" (comma 3).
Pertanto, alla luce di tali ultime disposizioni non risulta espressamente richiesta in capo ai Comuni interessati la gestione diretta dei nidi aziendali.
Successivamente, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 91,
comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' stato chiarito che "il comma 6 dell'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di partecipazione alla gestione
dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista per i genitori e per i datori di lavoro, si applica con riferimento ai nidi e ai micro-nidi
gestiti sia dai comuni, sia dai datori di lavoro".
A parere della scrivente, appare evidente, anche in ragione della successione delle norme, che il legislatore, riconosciuta la rilevanza sociale assunta dagli asili nido e dai micro-nidi, abbia inteso sostenere e
promuovere la costruzione e la gestione degli stessi, prevedendo la spettanza della deduzione, anche nell'ipotesi di gestione da parte del datore di lavoro (in proposito vedasi anche la Circ. Agenzia delle Entrate
n. 15, del 5 marzo 2003).
Relativamente alla fattispecie in discussione, la scrivente fa presente che un'eventuale esternalizzazione del servizio, anche se volta ad assicurare un contenimento dei costi, soddisfa comunque le condizioni necessarie per poter usufruire dei benefici fiscali citati.
Il ricorso ai processi di esternalizzazione rappresenta ormai una realta' sempre piu' diffusa anche nell'ambito della fornitura di servizi di assistenza sociale. Ed e' proprio in ragione di tale diffusione che la scrivente ritiene che un'interpretazione della norma che limiti l'agevolazione ai soli casi di gestione diretta riduca, in maniera inconciliabile con la volonta' del legislatore, il campo di applicazione dei benefici in discussione.
Per i motivi sopra esposti, la scrivente e' del parere che l'art. 70, comma 6, della legge n. 448/2001, che prevede la deducibilita' delle spese di partecipazione alla gestione dei nidi aziendali dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro, sia applicabile anche nell'ipotesi in cui le strutture in discussione siano gestite indirettamente dal Comune o dal datore di lavoro."