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Detrazioni Figli A Carico Per Coniuge Separato

errecb

Utente
Sono un padre separato alle prese con le detrazioni per figli a carico sul mod. 730 e vorrei sapere, alla luce delle modifiche apportate dalla vigente "Legge Finanziaria", come ci si deve regolare per l'applicazione delle citate detrazioni. Si fa presente che corrispondo mensilmente all'ex-coniuge assegno di mantenimento per i soli figli (che finora hanno dato diritto alle detrazioni per figli a carico) e che gli stessi sono affidati alla madre.
 
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Detrae al 100% la madre (come da sentenza).
 
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Ringrazio Tony ma i miei dubbi rimangono.
"Le quote dell'assegno attribuite dal giudice per il mantenimento dei figli non sono deducibili; tuttavia, a fronte di tali oneri, al contribuente è concessa la detrazione per carichi di famiglia".
Questo è il testo riportato nelle "Regole generali IRPEF" alla pag. 32 del Prontuario in possesso delle Agenzie delle Entrate.
Pertanto io mi chiedo: come mai non posso operare le detrazioni al 50% per carichi di famiglia? Mi viene concessa la detrazione per carichi di famiglia per le quote dell'assegno attribuite dal giudice per il mantenimento dei figli ma non posso operarla perchè non sono affidatario. E' un controsenso!
Il mio dubbio allora è: a fronte di queste disposizioni non ho chiaro se posso, in sede di "730", usufruire delle detrazioni al 50% dei figli a carico.
Spero che qualcuno possa essermi d'aiuto, scadendo a giorni i termini per la presentazione della citata dichiarazione. Grazie.
 
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Ciao a tutti,
nel 2007 i miei genitori non hanno percepito nessun tipo di reddito e volevo sapere se posso inserirli nel 730 come persone a carico nonostante non l'abbia detto alla mia società. Ho avvisato la società solo a partire da marzo 2008. Grazie, ciao
 
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X errecb, per aggiungere a quanto già scritto da Tony.
La Legge 296/2006 (Finanziaria 2007)
Nuove regole sono state introdotte anche per i coniugi separati e divorziati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è ora disposto per legge che:

se non c'è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l'affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50 per cento
quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè nelle ipotesi di incapienza), questa è assegnata per intero all'altro genitore.
In quest'ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione ha l'obbligo di riversare all'altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita.
 
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