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Detrazioni d'imposta per il primo figlio in "assenza del coniuge"

A

Alfredo

Ospite
<HTML>Vi sottopongo un quesito all'apparenza semplice ma che diversi professionisti, all'uopo interpellati, sembrano interpretare in maniera non univoca nonostante le istruzioni del Mod. 730/2002.
Le espongo brevemente la situazione familiare della contribuente in questione:

* contribuente di sesso femminile, di anni 55, separata e pensionata;

* un figlio di anni 35, convivente con la contribuente assieme alla propria compagna e a loro volta con un figlio di 2 anni, privi di reddito proprio;

* una figlia convivente di anni 30 priva di reddito proprio;

* marito della contribuente in questione, separato, con reddito proprio superiore a £ 5.500.000, convivente con un'altra compagna, dalla quale ha avuto una figlia, in un'altra zona della medesima citta'.

Domanda: la contribuente in questione ha diritto, per il primo figlio a carico (il maggiore), in fase di compilazione del Mod. 730 o in fase di dichiarazione delle detrazioni d'imposta spettanti sulla prestazione pensionistica, richieste annualmente dall'INPS alla contribuente, alla detrazione ordinaria prevista per i figli a carico o quella spettante al "primo figlio in assenza del coniuge?"

Il nocciolo del problema e' cosa si intenda per "assenza del coniuge, perche' manca".

Sara' gradita, qualora fosse possibile, una risposta via e_mail e il riferimento legislativo e normativo.

Nel ringraziare anticipatamente, porgo distinti saluti.

Mia E_Mail: [email protected]


Alfredo Tolli</HTML>
 
<HTML>art. 12 del t.u.i.r. (testo unico imposte redditi)
comma 2

se l'altro genitore manca (cioè non esiste ) (cioè è morto o non ha riconosciuto i figli naturali)
e il contribuente non è coniugato o se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato
ovvero se vi sono figli adottivi affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato

la detrazione prevista nella lettera "a" comma 1 (detrazione per coniuge a carico) si applica se più conveniente per il primo figlio e per gli altri si applica la detrazione prevista nella lettera "b" comma 1 (detrazioni figli a carico)

Nb: "il piu conveniente" è stato aggiunto l'anno scorso e decorre dal 01 01 2002

tradotto in linguaggio comune praticamente dice che:

per il primo figlio spetta una detrazione pari a quella per il coniuge a carico e per gli altri figli spetta la detrazione per i figli a carico in misura doppia nei seguenti casi:

a) per tutti i figli se l'altro genitore "manca"

b) per i figli naturali se l'altro genitore "manca" ovvero se esista non li ha riconosciuti e il contribuente non è coniugato o se gia coniugato, si è separato legalmente od effettivamente

c) per i figli adottivi, affiliati, affidati del solo contribuente non coniugato o se già coniugato ora effettivamente separato.


La norma è molto chiara.....e il testo del T.u.i.r. lo trovi presso sicuramente in rete

saluti</HTML>
 
<HTML>Desidero ringraziare il signor Loyistis per la risposta precisa ed esaustiva al quesito.
Le comunico, per completezza d'informazione, che in data 03.01.2003 un altro quesito relativo alle detrazioni d'imposta e' stato dal sottoscritto formulato (detrazioni d'imposta spettanti per altri familiari a carico).
Gradirei un Suo intervento.

La ringrazio anticipatamente,

Alfredo.</HTML>
 
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