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DETRAZIONE PER INVERTER 20%

R

RITA

Ospite
Qualcuno sa se e' possibile applicare la circolare 358-360/2007 detrazione del 20% per acquisto ed installazione di inverter con potenza elettrica tra il 7,5 e 90 kw su un ascensore??
 
Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità (INVERTER) su impianti, con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 KW,
spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di € 1.500,00 per intervento, in un’unica rata.
Entro il 28 febbraio 2007 saranno definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità (INVERTER) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Verranno, inoltre, stabilite le modalità per
l’applicazione di quanto disposto in materia di acquisto e sostituzione di apparecchi televisivi,motori ad elevata efficienza di potenza elettrica e variatori di velocità per la verifica del rispetto
delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.

Emilia
 
grazie la legge che mi hai mandato la conosco volevo essere sicura di poterla utilizzare per l'inverter dell'ascensore condominiale che dovro' sostituire a mie spese e se posso utilizzare anche la detrazione del 36% oltre a questa.
 
Per quanto riguarda l'agevolazione fiscale del 36% ho dei dubbi in quanto trattandosi di parti comuni l'art. 1117 del Codice civile individua tre diverse categorie di parti comuni dell'edificio; solo gli interventi effettuati su quelle comprese nella prima categoria rientrano tra quelli agevolati fiscalmente (legge 449/97 e s.m.i.).

Art. 1117, comma 1, n. 1: il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune.

Art. 1117, comma 1, n. 2: i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune.

Art. 1117, comma 1, n. 3: le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
 
nel comma 1 n. 3 ci sono gli ascensori, l'opera che desidero fare io e' l'applicazione di un inverter che serve a rendere silenzioso l'ascensore utilizzato da tutti i condomini....quindi la fattura sara' a nome mio come l a detrazione...adesso sto attendendo una dichiarazione dell'amministratore del condominio mentre il manutentore dell'ascensore e' convinto.
 
Forse mi sono spiegata male l'art. 1117 del codice civile recita testualmente:
"Art. 1117 (Parti comuni dell' Edificio)
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini."

La Legge istitutiva della detrazione del 36% e la legge 449/97 la quale all'art. 1 comma 1 recita testualmente:
Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile......"

Quindi proprio per quello che sostieni anche tu che gli ascensori solo citati al punto 3) dell'art. 1117 del C.C. e invece la Legge 449/97 indica i lavori "agevolabili" quelli indicati al punto 1) del citato articolo del codice civile , a mio parere quantomeno non sarei così sicura ma approfondirei.

Alla luce di quanto sopra visto che il manutentore è "certo" (qualche dubbio sulla "sua conveninenza" passamelo) chiederei allo stesso di produrmi documentazione in merito.

Emilia
 
nel comma 1 n. 3 ci sono gli ascensori, l'opera che desidero fare io e' l'applicazione di un inverter che serve a rendere silenzioso l'ascensore utilizzato da tutti i condomini....quindi la fattura sara' a nome mio come l a detrazione...adesso sto attendendo una dichiarazione dell'amministratore del condominio mentre il manutentore dell'ascensore e' convinto.
 
DECISAMENTE C'E UNA GRANDE CONFUNSIONE..IO CERCHERO' SU INTERNET SE TROVO QUALCUNO CHE PUO' AIUTARMI PRIMA DI SPENDERE SOLDI E DETRARLI IN MODO ERRATO.
 
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