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Detrazione d’imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale
Spetta una detrazione d’imposta agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale intestatari di contratti di locazione di immobili a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dalla L. n. 431 del 1998 (c.d. contratti convenzionali). In mancanza di tali accordi a livello locale la detrazione spetta ugualmente qualora i contratti rispettino
le condizioni fissate dal decreto di cui all’art. 4, comma 3, della L. n. 431 del 1998.
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).
La detrazione d’imposta è di:
– lire 960.000, pari a euro 495,80, se il reddito complessivo non supera i 30 milioni di lire, pari a euro 15. 493,71;
– lire 480.000, pari a euro 247,90, se il reddito complessivo è superiore ai 30 milioni di lire, pari a euro 15.493,71, e non superiore a 60 milioni di lire, pari a euro 30.987,41.
Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione.
La detrazione è rapportata al periodo di destinazione dell'immobile ad abitazione principale e va suddivisa tra i cointestari del contratto, ciascuno dei quali farà riferimento al proprio reddito.
Data inserimento: 2002-03-18</HTML>