Salve a tutti,
vi sottopongo un caso riguardante la compilazione del 730.
Il nonno mantiene due nipoti minorenni (che non convivono con lui) visto che sua figlia e suo genero non lavorano, non hanno proprietà e quindi non sono in grado di provvedere materialmente ai figli.
Il nonno riceve dall'INPS gli assegni familiari per i due nipoti non conviventi. Tutto regolare, ne ha diritto.
Nella compilazione del 730 i due nipoti possono essere posti a carico del nonno?
La legge dice che i nipoti possono essere considerati a carico solo a condizione che convivano con il contribuente oppure che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria (art. 12 c. 1 lett. d TUIR).
Ora i nipoti in questione non convivono con il nonno e non sono riscontrabili passaggi di denaro tracciati tra nonno e nipoti (tutto avviene in contanti).
La prova del fatto che nipoti non conviventi siano a carico del nonno può essere rappresentata dal fatto che il nonno riceve gli assegni familiari dall'INPS proprio per mantenere i nipoti?
Vi riporto anche il testo di una circolare che mi pare interessante:
Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze, 12 maggio 2000, n. 95/E
3.1.3 Detrazione per altri familiari a carico non conviventi - documentazione necessaria per la fruizione
D. Le istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche prevedono, fra l'altro, che per poter fruire della detrazione per gli altri familiari a carico, è necessario che questi, oltre a non superare il limite di reddito di 5.500.000, convivano con il contribuente, oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. Relativamente a tale ultima condizione, quale documentazione deve all'uopo esibire l'interessato per il riconoscimento della detrazione?
R. Il contribuente per poter fruire della detrazione per altro familiare fiscalmente a carico, nell'ipotesi di corresponsione di assegno alimentare non risultante da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, deve produrre idonea autocertificazione. In caso di richiesta degli Uffici il contribuente può avvalersi di qualsiasi idoneo mezzo di prova, quale ad es. l'intestazione delle utenze, o del contratto di affitto dell'immobile, la documentazione bancaria, o altro mezzo.
vi sottopongo un caso riguardante la compilazione del 730.
Il nonno mantiene due nipoti minorenni (che non convivono con lui) visto che sua figlia e suo genero non lavorano, non hanno proprietà e quindi non sono in grado di provvedere materialmente ai figli.
Il nonno riceve dall'INPS gli assegni familiari per i due nipoti non conviventi. Tutto regolare, ne ha diritto.
Nella compilazione del 730 i due nipoti possono essere posti a carico del nonno?
La legge dice che i nipoti possono essere considerati a carico solo a condizione che convivano con il contribuente oppure che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria (art. 12 c. 1 lett. d TUIR).
Ora i nipoti in questione non convivono con il nonno e non sono riscontrabili passaggi di denaro tracciati tra nonno e nipoti (tutto avviene in contanti).
La prova del fatto che nipoti non conviventi siano a carico del nonno può essere rappresentata dal fatto che il nonno riceve gli assegni familiari dall'INPS proprio per mantenere i nipoti?
Vi riporto anche il testo di una circolare che mi pare interessante:
Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze, 12 maggio 2000, n. 95/E
3.1.3 Detrazione per altri familiari a carico non conviventi - documentazione necessaria per la fruizione
D. Le istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche prevedono, fra l'altro, che per poter fruire della detrazione per gli altri familiari a carico, è necessario che questi, oltre a non superare il limite di reddito di 5.500.000, convivano con il contribuente, oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. Relativamente a tale ultima condizione, quale documentazione deve all'uopo esibire l'interessato per il riconoscimento della detrazione?
R. Il contribuente per poter fruire della detrazione per altro familiare fiscalmente a carico, nell'ipotesi di corresponsione di assegno alimentare non risultante da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, deve produrre idonea autocertificazione. In caso di richiesta degli Uffici il contribuente può avvalersi di qualsiasi idoneo mezzo di prova, quale ad es. l'intestazione delle utenze, o del contratto di affitto dell'immobile, la documentazione bancaria, o altro mezzo.