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DETRAZIONE IVA RIGO E59

GV93

Utente
Salve,
mi sorge un dubbio.
La detrazione IVA per acquisto di abitazione classe energetica A o B, l'importo da considerare e indicare in detrazione al rigo E59,
vale per TUTTE le sue pertinenze o solamente per una?
Il caso specifico è:
Iva pagata per acquisto abitazione pari al 4% (iva 5960€)
Iva pagata per acquisto box pertinenziale coperto pari al 4% (iva 800€)
Iva pagata per acquisto posto auto scoperto (seconda pertinenza) pari al 10% (iva 1000€).

Devo considerare l'iva di tutti e 3 i cespiti o solamente dei primi due in quanto IVA al 4%?
Purtroppo trovo solo precisazioni generiche dove si parla che il beneficio dell'IVA è esteso per tutte le pertinenze, ma non specificano se vale solo per quelle con IVA al 4% o per tutte a prescindere dall'aliquota. L'atto notarile nemmeno, riporta semplicemente '...e relative pertinenze'.

Diverso invece, mi pare sia per il Credito d'Imposta IVA x prima casa Under 36 (ISEE <40.000), dove lì vale solo per una pertinenza e con aliquota pagata al 4%.

Qualcuno ha maggiori precisazioni in merito?
 
TROVATA LA RISPOSTA:
Buongiorno, nella fattura del costruttore relativa all'acquisto della mia casa in casa in classe A avvenuta e regolata nel 2023 trovo applicate due aliquote iva per l'abitazione e le due pertinenze (c2 e c6 il 4%, per l'altra cantina pertinenziale c2 il 10%). Anche l'importo iva al 10% può essere incluso nel rigo e59 del modello 730/2024?. Grazie

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto la detrazione ai fini IRPEF del 50% dell'IVA pagata per l'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di immobili nuovi di tipo abitativo, di classe energetica A o B, ceduti dalle imprese costruttrici. In pratica è stata riproposta l'agevolazione già introdotta dalla Legge 208/2015 per il 2016 e poi prorogata per il 2017.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'agevolazione riguarda anche le pertinenze, purché l'acquisto di queste ultime avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa, inoltre, l'atto di acquisto deve dare evidenza del vincolo pertinenziale (Circolare n. 20 del 18.05.2016).
Successivamente viene chiarito che, (Circolare 7/E del 27.04.2018) alle stesse condizioni, è possibile fruire del beneficio anche per l'acquisto di più pertinenze
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