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DETRAZIONE IRPEF DEL 50% DELL'IVA PER ACQUISTO IMMOBILI CLASSE A

DAVIDE01

Utente
Ciao a tutti.

La legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 56, Legge 208 del 28 dicembre 2015) prevede una detrazione Irpef, pari al 50 per cento dell’Iva corrisposta relativa agli acquisti, effettuati entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.

Io e mia moglie abbiamo acquistato nel 2016 un appartamento di classe energetica A, ceduto da impresa costruttrice. Avremmo diritto quindi alla detrazione Irpef, pari al 50% dell’IVA corrisposta per tale acquisto. Essendo mia moglie, comproprietaria al 50%, fiscalmente a mio carico, posso detrarre io la sua quota nella Dichiarazione dei Redditi 2017, presentata in forma non congiunta?

Grazie
 
Ciao a tutti.

La legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 56, Legge 208 del 28 dicembre 2015) prevede una detrazione Irpef, pari al 50 per cento dell’Iva corrisposta relativa agli acquisti, effettuati entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.

Io e mia moglie abbiamo acquistato nel 2016 un appartamento di classe energetica A, ceduto da impresa costruttrice. Avremmo diritto quindi alla detrazione Irpef, pari al 50% dell’IVA corrisposta per tale acquisto. Essendo mia moglie, comproprietaria al 50%, fiscalmente a mio carico, posso detrarre io la sua quota nella Dichiarazione dei Redditi 2017, presentata in forma non congiunta?

Grazie
la risposta é no la detrazione per ristrutturazione non si puo trasferire..la quota della moglie andrà persa e non potra essere recuperata
saluti
gaia
 
Il soggetto che può fruire della detrazione è esclusivamente colui che ha effettuato il pagamento dell’Iva. Il beneficio è strettamente connesso all’acquisto dell’unità immobiliare. Non sembra, quindi, che la detrazione possa essere fatta valere dalla persona fisica che ha effettuato il pagamento se diversa dalla persona fisica che ha acquistato l’immobile. Ad es non dovrebbe poter fruire del beneficio la persona fisica che ha pagato l’immobile intestato al coniuge, anche se quest’ultimo è fiscalmente a carico In buona sostanza sembra che l’Iva debba essere corrisposta dal medesimo soggetto che effettua l’acquisto.
 
Buongiorno Gaia e grazie della risposta
Volevo precisare che mia moglie, cointestataria del conto corrente e acquirente al 50% dell'appartamento, ha pagato essa stessa l'IVA, nella mia stessa misura. Se come affermi "l’Iva deve essere corrisposta dal medesimo soggetto che effettua l’acquisto" sarebbe forse giustificato che io possa detrarre le spese da lei sostenute (come succede ad esempio per le spese mediche), in quanto fiscalmente a mio carico.
Non hai dei riferimenti normativi (circolari o altro) dell'Agenzia delle Entrate in merito?
 
Buongiorno Gaia e grazie della risposta
Volevo precisare che mia moglie, cointestataria del conto corrente e acquirente al 50% dell'appartamento, ha pagato essa stessa l'IVA, nella mia stessa misura. Se come affermi "l’Iva deve essere corrisposta dal medesimo soggetto che effettua l’acquisto" sarebbe forse giustificato che io possa detrarre le spese da lei sostenute (come succede ad esempio per le spese mediche), in quanto fiscalmente a mio carico.
Non hai dei riferimenti normativi (circolari o altro) dell'Agenzia delle Entrate in merito?
ciao
la detrazione per le spese di ristrutturazione spetta unicamente al soggetto che materialmente sostiene la spesa così come si evince dalle istruzioni ministeriali per la compilazione del modello 730/2017 nelle quali è precisato che ha diritto alla detrazione la persona che “….abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati” .
Con riferimento alla proprietà dell’immobile, la detrazione della spesa spetta anche ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostengano le spese e quindi risultino destinatari delle relative fatture ed abbiano provveduto al pagamento con bonifico (vedi la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate de 12 giungo 2002, n. 184 e confermato dalla Circolare del 10 giugno 2004 n. 24 ).
L' Essere fiscalmente a carico non é rilevante
saluti
gaia
 
Scusa Gaia, ma il mio dubbio non riguarda la detrazione per le spese di ristrutturazione, ma la possibilità di detrarre il 50 per cento dell’Iva corrisposta per gli acquisti, effettuati entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici (art. 1, comma 56, Legge 208 del 28 dicembre 2015).
 
Scusa Gaia, ma il mio dubbio non riguarda la detrazione per le spese di ristrutturazione, ma la possibilità di detrarre il 50 per cento dell’Iva corrisposta per gli acquisti, effettuati entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici (art. 1, comma 56, Legge 208 del 28 dicembre 2015).
hai ragione tu scusami...:)
cmq il succo non cambia non è possibile che tu detragga la spesa per tua moglie
l'essere fiscalmente a carico non rileva
attendiamo ulteriori pareri...
saluti
gaia
 
@DAVIDE01
La legge di stabilità concede una detrazione irpef pari al 50% dell'iva dovuta sull'acquisto entro il 2016 di unità immobiliare a destinazione abitativa in classe energetica A o B, (riguarda ogni tipologia di immobile di tipo abitativo a prescindere dall'aliquota iva) e la detrazione nei limiti dell'imposta lorda dell'acquirente, è ripartita in 10 quote annuali a partire dal periodo di imposta nel quale è stato acquistato l'immobile. Tale detrazione compete a titolo personale. Ciò significa che compete anche a tua moglie, la quale però oggi non ha una imposta lorda e quindi per quest'anno credo che la detrazione sia persa. Nell'anno in cui la moglie avrà un reddito dal quale scaturisce un'imposta lorda potrà portare la residua quota per gli anni residui.
ciao
 
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