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Detrazione figli a carico

Siamo due dipendenti, mio marito ha il reddito più alto. Abbiamo messo sempre nostra figlia in detrazione al 50%. Quest'anno mio marito ha preferito metterla 100% a suo carico, avendo il reddito piu' alto. Adesso io devo compilare la dichiarazione per la mia azienda, ma mi hanno detto che la legge e' cambiata e si può solo fare 50% a testa. E' vero? E cosa posso per correggere l'eventuale errore?
 
Riferimento: Detrazione figli a carico

Le hanno detto ( mi passi il termine) una baggianata!.
Si può determinare, così come in passato, e cioè
a) attribuendo il 50% di detrazione ad ognuno dei coniugi;
b) attribuendo il 100% al coniuge con il reddito più alto.
Saluti domenico
 
Riferimento: Detrazione figli a carico

Siamo due dipendenti, mio marito ha il reddito più alto. Abbiamo messo sempre nostra figlia in detrazione al 50%. Quest'anno mio marito ha preferito metterla 100% a suo carico, avendo il reddito piu' alto. Adesso io devo compilare la dichiarazione per la mia azienda, ma mi hanno detto che la legge e' cambiata e si può solo fare 50% a testa. E' vero? E cosa posso per correggere l'eventuale errore?

La detrazione per figli va ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo; inoltre, previo accordo tra i genitori, la detrazione al 100% può essere richiesta dal genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare PIÙ ELEVATO.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, la detrazione per figli spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione va ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori; se il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa.
 
Riferimento: Detrazione figli a carico

E' comunque necessario intestare i giustificativi al coniuge con il reddito piu' alto?
Grazie
 
Riferimento: Detrazione figli a carico

Scusate! Intendevo i giustificativi delle spese (mediche, per esempio) sostenute per i figli a carico...
 
Riferimento: Detrazione figli a carico

Circolare ADE nr. 11 del 16/02/2007, a oggetto:profili interpretativi emersi nel corso di incontri con la stampa specializzata tenuti nel mese di Gennaio 2007.
IRPEF - DEDUZIONI E DETRAZIONI
Al punto2.1) Ininfluenza della ripartizione al 50% dei carichi di famiglia in
relazione alle spese sostenute per gli stessi familiari
D. Le nuove regole di ripartizione delle detrazioni per i figli a carico
stabilite dall'art. 12, comma 1, lettera c), del Tuir, devono trovare
applicazione anche nella ripartizione delle deduzioni di cui all'art.
10, comma 2, del Tuir e delle detrazioni di cui all'art. 15, comma 2,
del Tuir, oppure e' confermata per queste ultime la possibilita' per i
genitori di procedere alla libera ripartizione delle spese sostenute
nell'interesse dei figli mediante un'attestazione in calce al relativo
documento di spesa?.
R. Il criterio di ripartizione degli oneri tra i genitori, previsto dalla
nuova formulazione dell'art. 12, comma 1, lettera c), del Tuir, vale
esclusivamente ai fini della ripartizione, tra i genitori stessi, delle
detrazioni per familiari a carico.
Per quanto riguarda le modalita' di ripartizione tra i coniugi delle
deduzioni di cui all'art. 10, comma 2, e delle detrazioni di cui
all'art. 15, comma 2, del Tuir, restano confermate le indicazioni gia'
fornite dai precedenti documenti di prassi ed in particolare dalle
istruzione ai modelli di dichiarazione. In particolare, quando l'onere
e' sostenuto per i familiari a carico, la detrazione o la deduzione
spetta al contribuente al quale e' intestato il documento che certifica
la spesa. Se, invece, il documento e' intestato al figlio fiscalmente a
carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione
al loro effettivo sostenimento. Qualora i genitori intendano ripartire
le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel
documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. Se uno
dei due coniugi e' fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo puo'
considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della
detrazione o della deduzione.
 
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