robertoca63,
l’Agenzia Entrate con Circolare n. 17/2023 ha confermato che per usufruire della detrazione per spese di ristrutturazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato ma è sufficiente attestare, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.
Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
In caso di ristrutturazioni le detrazioni spettano, oltre che al proprietario, al familiare convivente, al convivente della coppia di fatto, al titolare del contratto di locazione o di comodato registrato.
I diritti sono gli stessi per tutti i soggetti interessati, per cui il convivente, come il comodatario o l'inquilino, può avere sia la detrazione per le spese di ristrutturazioni che il bonus mobili esattamente come il proprietario.
Il bonus mobili spetta solo se contemporaneamente si gode della detrazione per ristrutturazione, diversamente, se si acquistano solo i mobili, la detrazione non spetta.
Per l'agevolazione è comunque sufficiente pagare anche solo una quota minima dei lavori di ristrutturazione.