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Detrazione 55% Chiarimenti ade!

Gio.

Utente
Con Circolare n. 39/E del 1° luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici .

In particolare, un contribuente ha chiesto all’Amministrazione finanziaria di poter usufruire della detrazione del 55% con riferimento a due differenti fattispecie, di cui la prima relativa a lavori di riqualificazione energetica realizzati su un’abitazione oggetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento, e la seconda riferita ad interventi eseguiti su un’immobile esistente, sul quale si andavano a realizzare anche lavori di ampliamento.

In merito, l’Agenzia, dopo aver ribadito che la detrazione è applicabile per i soli lavori energetici realizzati su fabbricati esistenti, e non anche alle nuove costruzioni, precisa che:
1.
in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento del fabbricato, l’agevolazione non può in alcun modo spettare.
Come già chiarito nella precedente C.M. 36/E/2007, infatti, in presenza di un edificio oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione è applicabile solo nell’ipotesi in cui la ricostruzione sia “fedele”, in termini di sagome e volumetria, rispetto al fabbricato preesistente. Solo in tal caso l’intervento può qualificarsi, complessivamente, come “ristrutturazione edilizia” dell’edificio esistente (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.d, del D.P.R. 380/2001). Diversamente, se, nella ricostruzione, si va ad ampliare la volumetria del fabbricato, si configura, nel suo complesso, una nuova costruzione (ai sensi della lett.e, del citato art. 3, del D.P.R. 380/2001), come tale, esclusa dall’agevolazione;

2.
in caso di ristrutturazione con ampliamento (senza demolizione) di un fabbricato esistente, l’agevolazione spetta per le sole spese riferibili all’edificio già esistente, mentre è esclusa per quelle imputabili alla parte ampliata, e comunque limitatamente a quegli interventi per i quali è possibile operare tale distinzione.

In tal senso, precisa l’Agenzia, non possono in ogni caso rientrare nell’ambito applicativo della detrazione gli interventi di “riqualificazione globale” dell’edificio, in quanto, per questi, l’agevolazione è subordinata al rispetto di determinati valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo , da calcolarsi con riferimento all’intero edificio, comprensivo, quindi, anche della porzione ottenuta dall’ampliamento.
Diversamente, possono ritenersi agevolati gli altri interventi energetici (4), per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi etc.) o dei singoli impianti (caldaie, pannelli solari, etc.), fermo restando che, qualora con tali interventi siano realizzati impianti a servizio dell’intero edificio (ivi compresa anche la parte ampliata), occorre individuare le spese riferibili alla porzione esistente del fabbricato, in quanto la detrazione spetta solo per queste.
A tal fine, ribadendo quanto già chiarito nella precedente C.M. 21/E/2010, l’Agenzia precisa che dovrà essere utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale, basato sulle quote millesimali.
 
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