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detraz per asilo nido

S

stefano

Ospite
Vorrei recuperare qualcosa per le eccessive spese dell'asilo nido privato. E' possibile?
Mi rispondo in anticipo NO! Però mi sbaglio?
 
L'indicazione nel modello 730 , tra gli "altri oneri deducibili" (rigo E 24), delle spese sostenute dai genitori per la partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro (articolo 1, Dm 17 maggio 2002) è ammessa per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 per un importo complessivo non superiore a 2.000,00 euro per ogni figlio ospitato negli stessi. La deducibilità (nel 730/2003 degli oneri sostenuti nel 2002) spetta se queste strutture sono gestite dal Comune o dai datori di lavoro.
E' bene chiarire quanto segue:
- l'asilo nido è un servizio socio educativo fortemente radicato nella comunità locale rivolto a bambini e bambine nella fascia di età 0 - 2 anni. Presenta caratteristiche di costanza e continuità e svolge funzioni di accudimento, di facilitazione della socializzazione e di promozione dell'apprendimento. Ha una ricettività non inferiore a 25/30 posti e non superiore a 60 posti. Prevede la presenza di operatori qualificati che definiscono progetti educativi volti all'attivazione delle capacità di apprendimento dei bambini tramite la predisposizione di un ambiente sociale e relazionale facilitante;
- i micro nidi sono tipologie innovative di servizi a carattere continuativo, gestiti da operatori professionalizzati, integrativi e non sostitutivi degli asili nido, differenziati e flessibili per modalità di funzionamento e in grado di rispondere ai bisogni educativi, ludici, culturali e di aggregazione sociali dei bambini e delle bambine da zero a due anni.
 
ad integrazione di quanto sopra vedi anche:
Autore: alberto (---.pool80182.interbusiness.it)
Data: 12-Gen-2004 10:31


da www.agenziaentrate.it

Risoluzione del 09/01/2004 n. 3

Oggetto:
Deducibilita' dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro delle spese di partecipazione alla gestione di nidi e micro-nidi presenti nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 70, comma 6, della legge n. 448, del
28 dicembre 2001 (Documento in fase di trattamento redazionale.)

Testo:
Con la nota a margine la Direzione Regionale delle Entrate per la ....... ha trasmesso l'istanza presentata da codesta organizzazione, volta a conoscere se le deduzioni dall'IRPEF previste per i genitori e per i datori di lavoro, relativamente alle spese sostenute per la partecipazione alla
gestione di nidi aziendali, di cui all'art. 70, comma 6, della legge n. 448,
del 28 dicembre 2001 (Finanziaria 2002), spettino anche nell'ipotesi in cui i nidi siano gestiti dai Comuni in forma indiretta, ossia avvalendosi di soggetti esterni sulla base di convenzioni.
A codesta confederazione aderiscono numerose cooperative sociali, di cui
alla legge n. 381/91, che operano esercitando attivita' di carattere socio-assistenziale in relazione alla gestione di asili nido.
In qualita' di associazione sindacale e di categoria, codesta confederazione ha quindi presentato la richiesta di parere, ai sensi della
circolare n. 99/E, del 18 maggio 2000, poiche' interessata a conoscere se le deduzioni in argomento spettino anche nell'ipotesi in cui la gestione dei nidi aziendali sia affidata, tramite accordi, convenzioni o contratti, alle
cooperative sociali associate operanti nel settore.
Al riguardo, la scrivente ritiene opportuno richiamare la normativa vigente in materia, recata dall'art. 70, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), e dall'art. 91 della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (Finanziaria 2003).
In particolare, l'art. 70, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n.448, prevede la deducibilita' dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, delle spese di
partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro nella misura prevista dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 maggio 2002, attuativo della medesima.
Tale ultimo Decreto, all'art. 1 fissa in una misura pari a 2.000,00 euro la deducibilita' consentita per ciascun bambino ospitato nei nidi (comma 1), e prevede che la deduzione "spetta esclusivamente con riferimento ai micro-asili e ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti dal comune" (comma 3).
Pertanto, alla luce di tali ultime disposizioni non risulta espressamente richiesta in capo ai Comuni interessati la gestione diretta dei nidi
aziendali.
Successivamente, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 91,
comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' stato chiarito che "il comma 6 dell'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di partecipazione alla gestione
dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista per i genitori e per i datori di lavoro, si applica con riferimento ai nidi e ai micro-nidi
gestiti sia dai comuni, sia dai datori di lavoro".
A parere della scrivente, appare evidente, anche in ragione della successione delle norme, che il legislatore, riconosciuta la rilevanza sociale assunta dagli asili nido e dai micro-nidi, abbia inteso sostenere e
promuovere la costruzione e la gestione degli stessi, prevedendo la spettanza della deduzione, anche nell'ipotesi di gestione da parte del datore di lavoro (in proposito vedasi anche la Circ. Agenzia delle Entrate
n. 15, del 5 marzo 2003).
Relativamente alla fattispecie in discussione, la scrivente fa presente che un'eventuale esternalizzazione del servizio, anche se volta ad assicurare un contenimento dei costi, soddisfa comunque le condizioni necessarie per poter usufruire dei benefici fiscali citati.
Il ricorso ai processi di esternalizzazione rappresenta ormai una realta' sempre piu' diffusa anche nell'ambito della fornitura di servizi di assistenza sociale. Ed e' proprio in ragione di tale diffusione che la scrivente ritiene che un'interpretazione della norma che limiti l'agevolazione ai soli casi di gestione diretta riduca, in maniera inconciliabile con la volonta' del legislatore, il campo di applicazione dei benefici in discussione.
Per i motivi sopra esposti, la scrivente e' del parere che l'art. 70, comma 6, della legge n. 448/2001, che prevede la deducibilita' delle spese di partecipazione alla gestione dei nidi aziendali dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro, sia applicabile anche nell'ipotesi in cui le strutture in discussione siano gestite indirettamente dal Comune o
dal datore di lavoro.
 
Quindi nel caso mio la risposta è negativa.
Sebbene la scelta del privato sia stata obbligata per assenza di posti nel pubblico.
Grazie
 
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