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detraz.55% comunicaz.ADE!

Gio.

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Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Protocollo n. 57639/2009, in attuazione dell’art. 29, comma 6, del D.L. 185/2008 (cd. “Decreto anticrisi”), ha approvato il Modello di Comunicazione, fornendo le relative istruzioni e le modalità di trasmissione all’Amministrazione Finanziaria.
Secondo quanto stabilito nel citato provvedimento, il contribuente, che, a partire dal 1° gennaio 2009, ha sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica, agevolati con la detrazione del 55%, è tenuto ad inviare la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate, entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale gli stessi hanno avuto inizio, solo nel caso in cui i lavori proseguano in più periodi d’imposta.
Il Modello in oggetto deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica (utilizzando il prodotto informatico disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate Agenzia delle Entrate (home)), direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati (ad esempio, professionisti e CAF).
Quindi, relativamente a lavori iniziati nel 2009 e che proseguiranno nel 2010, le comunicazioni andranno inviate entro il 31 marzo 2010.
Il termine di invio della Comunicazione (entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui i lavori hanno avuto inizio), come indicato dal Provvedimento (par. 2.2), sembra escludere dalla procedura in esame i contribuenti che, pur sostenendo spese nel corso del periodo d’imposta 2009 e/o 2010, abbiano avviato i lavori agevolati nel corso del 2008.
Tale interpretazione meriterebbe comunque conferma ufficiale da parte dell’Amministrazione Finanziaria, in assenza di elementi più precisi nelle Istruzioni al Modello.
Si segnala, inoltre, che, qualora per il medesimo intervento (avviato dal 2009) il contribuente sostenga le relative spese in più periodi d’imposta, la suddetta Comunicazione andrà trasmessa entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel periodo d’imposta precedente.
Diversamente, il Modello in questione non deve essere inviato qualora:
i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.
Restano, in ogni caso, fermi gli adempimenti relativi all’invio all’Enea (entro 90 giorni dal termine dei lavori) della documentazione tecnica necessaria alla fruizione del beneficio.
Infine, all’interno del Provvedimento in questione, vengono resi noti i tempi, nonché le modalità dello scambio di informazioni tra l’Enea e l’Agenzia delle Entrate, finalizzati al monitoraggio delle spese sostenute dai contribuenti per gli interventi di riqualificazione energetica.
L’Enea, infatti, dovrà trasmettere, entro l’ultimo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione di fine lavori, dati riguardanti sia il contribuente (tra i quali, ad esempio, dati identificativi del soggetto dichiarante), sia riguardanti l’oggetto dell’intervento (per esempio, il costo degli interventi di riqualificazione energetica al netto delle spese professionali).
 
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