Riferimento: detraibilità iva scontrini
Capisco la prudenza ma perchè pagare più tasse di quelle dovute?
Con la Circolare n. 25/E pubblicata il 19 maggio 2010, l’Agenzia delle Entrate
ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla rilevanza reddituale dell’IVA non
detratta sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione, in particolare con
riferimento all’inerenza del costo all’attività esercitata.
A parere delle Entrate, quanto affermato nei precedenti documenti di
prassi può subire un’eccezione se la scelta di non richiedere la fattura per le
prestazioni alberghiere e di ristorazione si basa su “valutazioni di convenienza
economico-gestionale”.
L’imprenditore e il professionista, infatti, possono decidere di non
richiedere la fattura relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione e,
quindi, di non detrarre l’IVA assolta sulle stesse, se i costi da sostenere per
eseguire gli adempimenti IVA connessi alle fatture sono superiori al vantaggio
economico costituito dall’importo dell’IVA detraibile, come spesso accade
per le fatture di piccoli importi.
In tale ipotesi, secondo l’Amministrazione finanziaria, dato che la scelta
dell’operatore risulta essere la soluzione economicamente più vantaggiosa,
l’IVA non detratta per mancanza della fattura ha la natura di “costo inerente”
all’attività esercitata in quanto la scelta di non detrarre l’IVA persegue
comunque l’obiettivo di ottenere il maggior risultato economico possibile e,
pertanto, è possibile dedurla ai fini delle imposte sui redditi.